1H SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302349/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Elidoro Bergamaschi, cittadino regolarmente armato per uso caccia, ha impugnato una serie di provvedimenti amministrativi che hanno portato al divieto di detenzione di armi e alla revoca della relativa licenza di porto. La vicenda inizia il 6 dicembre 2019, quando vengono eseguiti una perquisizione personale e veicolare nei confronti del ricorrente, durante la quale viene sequestrata penalmente una carabina calibro 30-06 CZ 550 e altri dispositivi. Successivamente, il 7 dicembre 2019, viene effettuato anche un sequestro amministrativo cautelare di tutte le armi da caccia legittimamente detenute presso l'abitazione del ricorrente. La Legione Carabinieri Lombardia, Comando provinciale di Varese, propone formalmente il 31 gennaio 2020 l'adozione di un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni. Il Prefetto di Varese emette il decreto del 28 aprile 2020 che ufficialmente veta la detenzione di armi, e il Questore della Provincia di Varese revoca infine la licenza di porto di fucile uso caccia con decreto del 27 maggio 2020.
Il quadro normativo
La materia della detenzione e del porto delle armi è disciplinata in Italia dal Testo Unico delle Leggi sulle Armi, che subordina il rilascio e il mantenimento delle licenze al possesso di determinati requisiti di idoneità morale, psichica e tecnica. L'autorità amministrativa, attraverso il Prefetto e il Questore, è dotata di ampi poteri di controllo e limitazione della detenzione di armi, potendo emettere divieti quando sussistano ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. I provvedimenti restrittivi dei diritti dei cittadini devono comunque rispettare i principi del procedimento amministrativo, inclusi il contraddittorio e la proporzionalità. La legittimità e la correttezza di tali atti sono sindacabili presso il Tribunale Amministrativo Regionale secondo le ordinarie regole di ricorso in materia di eccesso di potere e violazione di legge.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la legittimità di tutti i provvedimenti che hanno portato al progressivo divieto di detenzione di armi e alla revoca della licenza, probabilmente lamentando l'assenza di una motivazione adeguata, la violazione del diritto di difesa nel corso del procedimento amministrativo, o l'eccesso di potere nella valutazione dei presupposti di fatto che giustificavano l'adozione del divieto. La questione centrale riguardava se le autorità amministrative potessero legittimamente privare il ricorrente del diritto di detenere armi da caccia, quale fosse la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per una misura così incisiva, e se il procedimento fosse stato condotto secondo le regole del giusto procedimento amministrativo. In particolare, il ricorrente contestava sia il sequestro amministrativo cautelare che il successivo decreto di divieto permanente, rivendicando il diritto a una valutazione imparziale della sua situazione.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo integrale della sentenza non contenga la motivazione sviluppata, dal dispositivo di rigetto del ricorso si desume che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti impugnati. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che sussistevano i presupposti fattuali e normativi per l'adozione del divieto di detenzione di armi, vale a dire che le circostanze della vicenda, probabilmente connesse alle ragioni che hanno condotto al sequestro penale della carabina, costituivano una base razionale sufficiente per concludere che il ricorrente non presentava più i requisiti di idoneità richiesti dalla legge per mantenere licenze di porto di armi. Il giudice amministrativo ha probabilmente ritenuto che il procedimento fosse stato condotto in conformità alle norme procedurali applicabili e che i provvedimenti non fossero affetti da vizi di eccesso di potere. Inoltre, il TAR ha considerato proporzionato l'intervento restrittivo in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Elidoro Bergamaschi, confermando la legittimità del decreto del Prefetto di Varese del 28 aprile 2020 e di tutti gli atti amministrativi connessi, inclusa la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro tremila più accessori di legge. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione del provvedimento e prescrive l'oscuramento delle generalità personali del ricorrente ai fini della tutela della privacy secondo la normativa sulla protezione dei dati.
Massima
La detenzione di armi costituisce un privilegio amministrativo subordinato al permanente mantenimento dei requisiti di idoneità morale e tecnica, e l'autorità amministrativa può legittimamente emettere decreti di divieto quando circostanze concrete e documentate giustifichino il venir meno di tali requisiti, purché il procedimento rispetti i principi di trasparenza e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l’annullamento - del decreto prot. n. 8894/2020, area 1/bis, del Prefetto di Varese del 28 aprile 2020 recante il divieto di detenzione armi; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali, o comunque connessi con l’atto impugnato, compreso il verbale di perquisizione personale e veicolare, datato 6 dicembre 2019, ore 22.45; - del verbale di sequestro penale, ugualmente datato 6 dicembre 2019, ore 22.45 e relativo ad una carabina calibro 30-06 CZ 550 Scandinavia con n. di matricola C6725 e altri dispositivi; - del verbale di sequestro amministrativo cautelare di armi e del porto d’armi uso caccia, datato ed eseguito il 7 dicembre 2019 relativo a tutte le armi da caccia regolarmente detenute dal ricorrente nella sua abitazione; - della proposta per l’adozione di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni, intestata Legione Carabinieri Lombardia – Comando provinciale di Varese, datata 31 gennaio 2020; - del decreto cat. 6-F/27794/Div.P.A.S. del Questore della Provincia di Varese datato 27 maggio 2020, recante revoca della licenza di porto di fucile uso caccia. sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2020, proposto da Elidoro Bergamaschi, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zanzi, Gianfranco Garancini, Giacomo Garancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Varese, Questura di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Varese, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Varese e di Carabinieri Comando Provinciale di Varese e di Questura di Varese; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nel provvedimento impugnato e indicati in motivazione. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →