SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DASPO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301869/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 10/7/18, notificato l’11/07/18, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89, e successive modifiche, di accedere a tutte le strutture sportive del territorio nazionale e dell'Unione Europea ove si disputano competizioni calcistiche relative ad incontri ufficiali e amichevoli, campionati, tornei nazionali, sia professionisti che dilettanti, nonché tornei internazionali a cui partecipano squadre di calcio regolarmente iscritte alla FIGC, e tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di calcio, per un periodo di anni 6. sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa in prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente ha dichiarato “di non avere più interesse alla decisione essendo il provvedimento inibitorio divenuto quinquennale a seguito dell’intervento del Gip dott. Giuseppe Feditta dd 14/07/18 con cui non convalidava l’obbligo di presentazione e riduceva la durata complessiva da anni 6 ad anni 5 senza che fosse intervenuta impugnazione alcuna da parte del Pm o del PG. La -OMISSIS- ha giocato l’ultima partita di campionato di serie C il giorno -OMISSIS- in casa contro la -OMISSIS- e riprenderà il campionato e la attività appena dopo la pausa estiva ad inizio settembre 2023. Il DASPO quindi spirerà il giorno 11/7/2023”. Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della pronunzia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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