SICUREZZA PUBBLICA - INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301867/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - dell’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- il 6 luglio 2018 (Prot. n. -OMISSIS-); - del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Operativa Territoriale di Bergamo del 13 luglio 2018, prot. n. -OMISSIS-, con cui si è disposta la “cancellazione nei confronti della società la -OMISSIS- dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro”; - di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso agli atti impugnati; quanto al primo e al secondo ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- (n. -OMISSIS-) con cui è stata sospesa “sino all’intervenuta irrevocabilità dell’interdittiva” l’autorizzazione rilasciata a -OMISSIS- ex articolo 88 TULPS prot -OMISSIS- del 27 luglio 2017 e le conseguenti autorizzazioni a farsi rappresentare all’interno dei locali rilasciate in favore di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e -OMISSIS-; quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25 giugno 2019 con cui la Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo ha disposto il rigetto dell’istanza di riesame avanzata dalla società -OMISSIS- uni personale. sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi da remoto, del giorno 30 maggio 2023 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sugli atti recanti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del resistente Ministero, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, tenuta da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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