SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DASPO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301430/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona, il cui nome è protetto dalla sentenza, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento emanato dal Questore della Provincia di Como in data non specificata, notificato il 30 gennaio 2018. Con tale provvedimento, il Questore aveva disposto un divieto triennale di accesso a tutte le strutture sportive italiane e dell'Unione europea dove si disputassero incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro Prima Divisione e Seconda Divisione, competizioni della Lega Nazionale Dilettanti, coppe nazionali e internazionali, incontri amichevoli e partite della Nazionale Italiana, da tre ore prima a tre ore dopo lo svolgimento della partita. Dalla documentazione depositata agli atti e dagli elementi riportati nella sentenza emerge che il ricorrente aveva partecipato attivamente a cortei e assembramenti che avevano causato gravi disordini durante una manifestazione sportiva svoltasi il 14 gennaio 2018. La sua vicinanza persistente a gruppi organizzati di violenti era stato considerato dalle autorità un contegno pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, ben al di là della semplice e legittima passione per lo sport.
Il quadro normativo
Il provvedimento impugnato si ascriveva alla categoria delle misure atipiche di prevenzione, strumenti giuridici predisposti dall'ordinamento per la tutela anticipata dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tali misure presuppongono l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto colpito, pericolosità che non deve essere valutata in astratto, bensì in relazione a specifici contesti e situazioni di fatto, nel caso di specie i contesti sportivi. La normativa che disciplina i divieti di accesso agli impianti sportivi e i provvedimenti di prevenzione a carico di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico rappresenta il fondamento della decisione amministrativa. Il diritto amministrativo di prevenzione consente all'Amministrazione di agire con tempestività, anticipando situazioni di potenziale danno prima che si realizzino condotte esplicitamente illecite, in virtù di una valutazione del profilo di pericolosità del soggetto.
La questione giuridica
Il ricorso si proponeva come sfida alla legittimità del provvedimento del Questore, inteso a contestare sia la fondatezza fattuale del divieto, sia la sua legittimità formale e procedurale. La questione giuridica sottesa riguardava essenzialmente se la semplice partecipazione a cortei e assembramenti, anche senza aver compiuto personalmente specifici atti di violenza, potesse costituire base legittima per l'emanazione di una misura preventiva così incisiva e temporalmente prolungata come il divieto triennale di accesso agli impianti sportivi. In altri termini, era in discussione fino a quale punto l'Amministrazione potesse basare provvedimenti restrittivi sulla mera vicinanza e associazione a gruppi pericolosi, ovvero se fosse richiesta una partecipazione più diretta e personale a condotte violente. La controversia toccava il delicato equilibrio tra la tutela dell'ordine pubblico e il diritto alla libertà di circolazione e al libero esercizio dei diritti civili e di cittadinanza, una tensione costante nel diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nella seduta del 27 aprile 2023, ha innanzitutto rilevato che il ricorrente ha dichiarato, mediante nota depositata poco prima dell'udienza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia. Tale dichiarazione di volontà processuale della parte ricorrente ha reso impossibile, dal punto di vista processuale, l'esame nel merito del gravame. Il Collegio ha tuttavia proceduto all'analisi della fondatezza del provvedimento amministrativo, nonostante la dichiarazione di improcedibilità, per motivare la condanna alle spese di lite. Dalla documentazione agli atti emergevano, secondo il TAR, plurimi momenti di partecipazione attiva del ricorrente al corteo e agli assembramenti che avevano causato i gravi disordini della manifestazione sportiva del 14 gennaio 2018. Il Tribunale ha ritenuto che la vicinanza persistente a una moltitudine di facinorosi organizzati costituisse di per sé un contegno estraneo alla normale passione sportiva e potenzialmente idoneo, anziché a legittimare la presenza, a incrementare significativamente l'allarme sociale e il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Infine, il TAR ha confermato che il provvedimento rientrava correttamente nelle misure atipiche di prevenzione, fondate sulla valutazione della pericolosità sociale del soggetto in relazione a specifici eventi di natura sportiva, non richiedendo necessariamente il compimento di specifici atti di violenza imputabili personalmente al destinatario.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, in ragione della carenza sopravvenuta di interesse della parte ricorrente. Contestualmente, il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di duemila euro, oltre agli accessori previsti dalla legge, ritenendo fondate le gravate determinazioni e legittimo il provvedimento del Questore. Infine, la sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'Autorità amministrativa, confermando la validità del divieto triennale di accesso alle strutture sportive. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificare il ricorrente, per proteggere i diritti e la dignità della persona interessata secondo le norme sulla privacy.
Massima
La pericolosità sociale rilevante ai fini dell'emanazione di misure atipiche di prevenzione in ambito sportivo può fondatamente desumersi dalla partecipazione attiva e dalla vicinanza persistente a gruppi organizzati di violenti, indipendentemente dalla commissione personale di specifici atti di violenza, quando tale contegno risulti idoneo a incrementare l'allarme sociale e il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica durante manifestazioni sportive.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Como, n. -OMISSIS-, notificato il 30.01.18, con il quale veniva fatto divieto di accedere a tutte le strutture sportive del territorio nazionale e dell'Unione europea ove si disputino incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro Prima Divisione e Seconda Divisione, LND, coppe nazionali e internazionali, incontri amichevoli, Nazionale Italiana (da tre ore prima a tre ore dopo lo svolgimento della partita), per un periodo di anni 3. sul ricorso numero di registro generale 975 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Claudio Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che il ricorrente, con nota depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con condanna, tuttavia, del ricorrente al pagamento delle spese di lite, giusta la fondatezza delle gravate determinazioni atteso che, come adombrato in sede interinale: - dalla documentazione versata in atti emerge, in plurimi momenti, la partecipazione attiva del ricorrente al corteo e agli assembramenti che hanno cagionato i gravi disordini in occasione della manifestazione sportiva del 14 gennaio 2018; - la vicinanza persistente ad una moltitudine di facinorosi organizzati costituisce contegno che, di per sé, appare estraneo alla normale passione sportiva ed è potenzialmente idoneo, di contro, ad incrementare l’allarme sociale e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche a prescindere dal compimento di specifici atti di violenza; - l’impugnato provvedimento si ascrive al genus delle misure atipiche di prevenzione, poste a presidio e tutela “anticipata” dell’ordine e della sicurezza pubblica, che presuppongono la pericolosità sociale del soggetto attinto, non in generale, ma in relazione a specifici eventi (sportivi). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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