SICUREZZA PUBBLICA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER LA CONDUZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301404/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un esercente, il cui nome è stato successivamente oscurato per motivi di privacy, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2018 impugnando il provvedimento di sospensione della licenza d'esercizio che gli era stato notificato. Il provvedimento era stato emesso sulla base dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, norma che attribuisce alle autorità competenti il potere di sospendere la licenza di esercizio per attività soggette a regime di autorizzazione, in caso di violazioni delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Massimiliano D'Alessio, ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato. Il Ministero dell'Interno, convenuto nel giudizio e rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha difeso la correttezza dell'atto amministrativo.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in particolare dall'articolo 100, che consente alle autorità amministrative competenti di sospendere la licenza d'esercizio di attività commerciali e pubblici esercizi quando sussistano violazioni delle leggi e dei regolamenti relativi alla pubblica sicurezza, all'ordine pubblico e alla moralità pubblica. Il potere di sospensione della licenza rappresenta uno strumento amministrativo fortemente incisivo sui diritti economici dell'imprenditore e deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e dovuto procedimento amministrativo. La legittimazione al ricorso davanti al giudice amministrativo, il Tribunale Amministrativo Regionale, è riconosciuta al titolare della licenza sospesa, il quale può contestare sia la sussistenza dei presupposti di fatto sia la corretta applicazione delle norme di legge.
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che il medesimo risultava viziato sotto uno o più profili, che potevano concernere l'assenza dei presupposti fattici per la sospensione, la violazione delle procedure amministrative previste dalla legge, oppure l'irragionevolezza e la sproporzionalità della misura adottata. La controversia verteva sulla legittimità amministrativa dell'atto, ovvero sulla corretta applicazione della norma di legge al caso concreto e sul rispetto dei principi procedurali che vincolano l'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri. Il Tribunal doveva verificare se l'autorità amministrativa aveva agito in conformità alla legge e ai principi costituzionali e amministrativi che governano l'esercizio del potere.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, composto dai magistrati Antonio Vinciguerra, Fabrizio Fornataro e Oscar Marongiu, riunito in camera di consiglio il 30 maggio 2023, ha esaminato gli atti della causa, il ricorso e le controdeduzioni del Ministero dell'Interno, nonché ha ascoltato i difensori delle parti. Valutati tutti gli elementi e le argomentazioni dedotte in giudizio, il collegio ha ritenuto che il provvedimento amministrativo impugnato fosse legittimo e che fossero effettivamente sussistenti i presupposti fattuali per l'emanazione dello stesso, ovvero le violazioni delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza. Il giudice ha rigettato le istanze e i motivi di ricorso presentati dal ricorrente, accogliendo implicitamente le tesi difensive avanzate dall'Amministrazione attraverso l'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, respingendo quindi la richiesta di annullamento del provvedimento di sospensione della licenza d'esercizio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di duemila euro a favore dell'Amministrazione convenuta. Ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, con conseguente mantenimento in vigore del provvedimento di sospensione e chiusura dell'esercizio. Infine, il collegio, applicando le disposizioni di protezione dati personali contenute nel decreto legislativo numero 196 del 2003 e nel Regolamento europeo numero 679 del 2016, ha disposto l'oscuramento integrale delle generalità del ricorrente e di qualunque altro dato idoneo a identificarlo nel testo della sentenza.
Massima
L'esercizio del potere amministrativo di sospensione della licenza d'esercizio sulla base dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è legittimo quando sussistono effettivamente le violazioni delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica che lo giustificano e non risultino violati i principi procedurali e sostanziali che vincolano l'amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di sospensione licenza d'esercizio emesso ex art. 100 TULPS; sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 30; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione chiamata in causa la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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