SERVIZIO SANITARIO - REMUNERAZIONE DI FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE - ESERCIZIO 2017
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300899/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A., una struttura privata accreditata nel sistema sociosanitario della Regione Lombardia, ha impugnato due deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia relative alla remunerazione delle prestazioni sanitarie. La prima deliberazione, n. XI/127 del 17 maggio 2018, determinava le modalità di remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite per l'anno 2017 svolte da aziende ed enti pubblici e privati accreditati. La seconda deliberazione, n. X/5954 del 5 dicembre 2016, disciplinava la gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017 e stabiliva la separazione dei fondi destinati alle funzioni non tariffate, fissando in 135,5 milioni di euro il fondo per le prestazioni rese dalle strutture private. La ricorrente contestava queste determinazioni in quanto riteneva ledessero i propri diritti economici nella remunerazione dei servizi forniti alle autorità sanitarie locali competenti sul territorio.
Il quadro normativo
La materia dei servizi sociosanitari in Italia è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sistema sanitario nazionale. In particolare, le regioni hanno competenza esclusiva nella definizione dei criteri di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, sia pubbliche che private. La Regione Lombardia ha un'ampia discrezionalità nell'allocazione delle risorse economiche destinate ai servizi sociosanitari e nella determinazione delle tariffe e dei compensi per le prestazioni fornite. Il sistema lombardo distingue tra funzioni tariffate, per le quali esistono tariffe predefinite, e funzioni non tariffate, per le quali la remunerazione deve essere determinata mediante specifiche deliberazioni della giunta regionale secondo criteri trasparenti e coerenti con i principi di efficienza e sostenibilità economica.
La questione giuridica
Il contenzioso verteva sulla legittimità dei criteri e dell'importo utilizzati dalla Regione Lombardia per determinare il fondo di remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private accreditate. La ricorrente sosteneva che le modalità di determinazione del fondo, nonché l'ammontare complessivo di 135,5 milioni di euro, non fossero adeguati a remunerare in maniera equa le prestazioni fornite e non rispettassero il principio di parità di trattamento tra le strutture pubbliche e private. La controversia riguardava pertanto l'esercizio della discrezionalità amministrativa regionale nella gestione delle risorse finanziarie destinate ai servizi sociosanitari e il rispetto dei diritti economici delle strutture accreditate, richiedendo al giudice di valutare se i provvedimenti ricorsi fossero conformi ai principi di razionalità, proporzionalità e trasparenza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopraggiunta una circostanza di fatto idonea a determinare l'estinzione della causa per perdita di interesse concreto e attuale alla pronuncia del giudice. Questa situazione potrebbe derivare da una modifica delle deliberazioni impugnate, da una loro revoca, da una tutela equivalente ottenuta dalla ricorrente attraverso altre vie, oppure da una mutazione della situazione di fatto che rendesse il ricorso non più utile rispetto agli scopi che la ricorrente intendeva perseguire. Quando sopraggiunge un difetto soggettivo o oggettivo dell'interesse, il processo diventa improcedibile in quanto il giudice non può pronunciarsi su una controversia che non più effettivamente esiste. Il giudice amministrativo, accertato il venir meno del fumus boni iuris e dell'interesse alla tutela, ha ritenuto più opportuno chiudere il giudizio con dichiarazione di improcedibilità piuttosto che affrontare il merito della questione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, decretando così l'estinzione della causa senza pronunciarsi nel merito sulle questioni di legittimità dei provvedimenti regionali. Alle spese di giudizio è stata applicata la compensazione tra le parti, comportando che ognuna sostenga le proprie spese legali senza corresponsione di importi all'altra parte. La sentenza è stata eseguibile mediante i mezzi ordinari di esecuzione amministrativa a decorrere dalla data del 8 marzo 2023.
Massima
Quando durante il processo sopravviene un mutamento della situazione di fatto o giuridica tale da eliminare l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente alla pronuncia del giudice, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse, estinguendosi la causa senza pronuncia nel merito della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Antonio De Vita, Primo Referendario Estensore Katiuscia Papi. Sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2018, proposto da C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, contro la Regione Lombardia rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti e Pio Dario Vivone, in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/127 in data 17 maggio 2018 pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018 recante Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti pubblici e privati accreditati per l'anno 2017, e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/5954 in data 5 dicembre 2016 recante Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017, nelle parti in cui dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate e fissa in 135,5 milioni di euro il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. Visti gli atti della causa e considerate le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma lettera c, e 85, comma 9, del codice del procedimento amministrativo, dopo relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento con tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali e comunque connessi: α. della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”; β. della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/5954 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2018, proposto da C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Francesco Bellocchio in Milano, Via Marina, 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1; Ats della Montagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Asst della Valtellina e dell'Alto Lario, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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