SERVIZIO SANITARIO - REMUNERAZIONE DI FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE - ESERCIZIO 2017
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300642/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Policlinico San Donato S.p.A., azienda ospedaliera privata accreditata dalla Regione Lombardia per l'erogazione di servizi sociosanitari, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di due deliberazioni della Giunta Regionale. In particolare, contestava la Deliberazione n. XI/127 del 17 maggio 2018 concernente la remunerazione di funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte da aziende ed enti accreditati per l'anno 2017, nonché la Deliberazione n. X/5954 del 5 dicembre 2016 relativa alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017. La ricorrente lamentava specificamente la separazione dei fondi fra strutture pubbliche e private destinate al pagamento delle funzioni non tariffate e la fissazione di un fondo di 135,5 milioni di euro allocato alle strutture private, ritenendo tale importo insufficiente o comunque determinato in violazione dei principi di equità e corretta ripartizione delle risorse.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa regionale lombarda sulla programmazione e remunerazione dei servizi sociosanitari erogati da strutture pubbliche e private accreditate. Le deliberazioni regionali in questione disciplinavano la gestione economica del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017 e la determinazione delle tariffe e delle remunerazioni per le prestazioni rese. In particolare, la normativa prevedeva la possibilità di remunerare funzioni non coperte da tariffe standard attraverso fondi stanziati appositamente dalla Giunta Regionale, con le conseguenti questioni relative alla corretta allocazione di tali risorse fra i diversi soggetti erogatori e alla trasparenza dei criteri di determinazione dei fondi medesimi.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità delle scelte regionali in materia di separazione dei fondi e di fissazione dell'importo destinato alle strutture private per la remunerazione di funzioni non tariffate. La ricorrente contestava sia il merito dell'allocazione delle risorse sia il procedimento seguito dalla Regione, probabilmente sostenendo l'insufficienza dei criteri di determinazione dell'importo e l'assenza di adeguata justificazione tecnica delle scelte tariffarie operate. La questione era inoltre collegata al tema dell'equa remunerazione dei servizi erogati da strutture private accreditate e al rispetto dei principi di parità di trattamento nel sistema di programmazione sanitaria regionale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rivela che il collegio giudicante ha ritenuto che, nel corso del procedimento, la situazione originaria fosse mutata in modo tale da fare venir meno l'interesse concreto della ricorrente al provvedimento di annullamento. Ciò potrebbe derivare dall'abrogazione o dalla modifica delle deliberazioni impugnate, dall'intervento di deliberazioni successive che avessero rideterminato i fondi e i criteri di remunerazione in modo da soddisfare almeno parzialmente le lamentele della ricorrente, oppure da accordi o atti conseguenziali che avessero risolto la controversia su di un diverso piano. La mancanza di una controversia attuale e concreta, essenziale per la prosecuzione del ricorso amministrativo, ha dunque fondato la decisione di improcedibilità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Conseguentemente, non ha annullato né le deliberazioni impugnate né gli atti ad esse preordinati e conseguenziali. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, ripartendo in tal modo i costi della lite fra ricorrente e Regione Lombardia in assenza di una soccombenza sostanziale. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa a norma della legge processuale amministrativa.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire, determinata dal mutamento della situazione fattiva o dalla modifica degli atti impugnati, comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal fondamento delle doglianze prospettate nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/127 datata 17 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 21 del 22 maggio 2018), recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”; - della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/5954 datata 5 dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private; - di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2018, proposto da - Policlinico San Donato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Catia Gatto ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Santi Paolo e Carlo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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