SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300567/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto dall'Istituti Clinici Scientifici Maugeri, ente gestore di strutture ospedaliere e ambulatoriali private operanti in Lombardia, avverso una serie di deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia e delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) territoriali che hanno determinato una riduzione delle risorse finanziarie assegnate alla ricorrente per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2018. La riduzione è stata operata dal 97% al 95% del finanziamento dell'anno precedente, per effetto dell'applicazione della deliberazione regionale n. XI/125 del 14 maggio 2018. Tale deliberazione aveva previsto lo stanziamento di un budget regionale pari al 2% delle risorse assegnate per la negoziazione delle attività specialistiche ambulatoriali, destinato specificamente alla "presa in carico" dei pazienti cronici. La ricorrente ha sottoscritto i contratti integrativi con le varie ATS territoriali (Insubria, Brescia, Brianza, Val Padana, Città Metropolitana di Milano, Pavia) sempre "con apposizione di riserva", manifestando così il proprio dissenso verso la riduzione della quota finanziaria e intendendo preservare i propri diritti per una successiva azione giudiziale.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della regolamentazione della sanità lombarda e, più specificamente, nella disciplina dei rapporti tra Regione Lombardia, Agenzie di Tutela della Salute e strutture erogatrici ospedaliere e ambulatoriali. Le deliberazioni regionali in questione rappresentano atti di programmazione e gestione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale, dunque riconducibili alla potestà di pianificazione sanitaria della Regione. I contratti integrativi tra ATS e strutture erogatrici costituiscono il momento attuativo di tali programmazioni, traducendo in rapporti giuridici ed economici concreti le scelte di allocazione delle risorse sanitarie. La normativa di riferimento coinvolge sia disposizioni della legge regionale in materia di sanità sia principi costituzionali e comuni europei di programmazione e equilibrio di bilancio, nonché i principi di riprogrammazione delle risorse in caso di mutamenti delle politiche sanitarie regionali.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della sottrazione di una quota di risorse finanziarie destinate alla specialistica ambulatoriale al fine di alimentare un nuovo capitolo di spesa dedicato ai pazienti cronici in "presa in carico". La ricorrente contestava che tale riduzione fosse stata operata senza una preventiva consultazione o negoziazione con le strutture erogatrici, ritenendo che la deliberazione regionale fosse lesiva dei propri diritti acquisiti e dei principi di leale cooperazione nel rapporto contrattuale con le ATS territoriali. Sottostava alla controversia un conflitto tra il potere regolamentare e di programmazione della Regione, da un lato, e la stabilità e la certezza dei rapporti economici stipulati dalle strutture ospedaliere private, dall'altro. La questione aveva inoltre implicazioni relative alla correttezza della procedura amministrativa seguita e alla validità degli atti negoziali conclusi "con riserva", nella prospettiva di una possibile caducazione degli stessi.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione articolata, bensì solo l'epigrafe e il dispositivo, è possibile inferire che il collegio giudicante abbia ritenuto che, nel corso dello svolgimento del giudizio, sia sopraggiunto un evento che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a proseguire la causa. Tale evento potrebbe derivare da una composizione successiva della controversia, da una modifica delle circostanze fattuali originarie, oppure dall'intervento di provvedimenti amministrativi che abbiano ripristinato o modificato la situazione giuridica della ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rappresenta una sentenza di chiusura del giudizio senza entrare nel merito della controversia, configurandosi come una questione preliminare sulla permanenza dei presupposti essenziali della causa. Il giudice ha ritenuto che, indipendentemente dalle ragioni sottostanti la riduzione delle risorse, la ricorrente non avesse più un interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento dei provvedimenti contestati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha pronunciato una sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Tale pronunciamento estingue il giudizio senza esaminare il merito delle contestazioni sollevate dalla Fondazione Maugeri nei confronti della Giunta Regionale della Lombardia, delle deliberazioni regionali e dei contratti integrativi stipulati con le diverse ATS territoriali. La sentenza non accoglie né respinge le pretese della ricorrente, bensì dichiara che la causa è divenuta priva di utilità e oggetto mediante l'intervenuta modificazione della situazione sostanziale. Non essendo stata pronunciata sentenza su questioni di merito, non si verifica una decisione sulle responsabilità delle amministrazioni interessate né sulla validità dei provvedimenti impugnati, con conseguente neutralizzazione di facto della lite.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo sopraggiunge un evento che fa venire meno l'interesse della parte ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo deve dichiare l'improcedibilità del ricorso, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato sentenza nella causa proposta dalla Fondazione Maugeri contro la Giunta Regionale della Lombardia e le Agenzie di Tutela della Salute territoriali. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione regionale n. XI/125 del 14 maggio 2018, della precedente deliberazione n. X/7600 del 2017, nonché dei contratti integrativi stipulati con le varie ATS (Insubria, Brescia, Brianza, Val Padana, Città Metropolitana di Milano, Pavia) per l'anno 2018. Tutti tali atti avevano comportato una riduzione della quota di finanziamento destinato alla specialistica ambulatoriale dal 97% al 95% del finanziato 2017, in conseguenza della deliberazione che aveva stanziato il 2% di tali risorse per la "presa in carico" dei pazienti cronici. La ricorrente aveva sottoscritto i contratti con esplicita apposizione di riserva, contestando la legittimità della riduzione e intendendo preservare i propri diritti. Nel corso del giudizio amministrativo, tuttavia, è sopraggiunto un evento che ha determinato la carenza di interesse della ricorrente a proseguire il contenzioso. Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciamento che estingue la causa senza esame del merito e senza accoglimento o rigetto delle domande della ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/125 datata 14 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. – S.O. n. 20 del 17 maggio 2018) nella parte in cui ha determinato il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione da assegnare per tali attività alle strutture erogatrici; - per l’ipotesi che occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7600/2017, nella parte (punto 3.1.3.1) in cui ha previsto lo scorporo di un budget (regionale) per le prestazioni effettuate dai soggetti “presi a carico”; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. dell’Insubria di approvazione del «Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria ed Ente gestore “Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit” di Pavia per la struttura denominata “Centro Medico di Tradate” …per l’erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale» per l’anno 2018 e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. di Brescia di approvazione del «Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia ... e l’Ente “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB” ... per la struttura “Centro Medico di Lumezzane” … per l’erogazione di prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale e servizi di assistenza specialistica territoriale» per l’anno 2018 e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Brianza di approvazione dell’«Appendice al Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto in data 31/01/2018 tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza … e l’Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB …. per l’erogazione delle prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale presso la struttura Fondazione Maugeri – Centro Medico di Lissone» per l’anno 2018 e dell’ Appendice medesima, sottoscritta dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 31 maggio/1° giugno 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Val Padana di approvazione del «Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana e l’Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB, per la struttura “Centro Medico di Castel Goffredo” per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale - Anno 2018» e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano di approvazione del «Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano e l’Ente “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB” - per le strutture “Centro di Milano” Via Clefi n. 9 e “Istituto Scientifico di Riabilitazione” Via Camaldoli n. 64 - per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura, sub-acuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, screening. Anno 2018» e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 30 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. di Pavia di approvazione del «Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia e l’Ente “Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB” per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale - Anno 2018» e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 30-31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - di tutti gli atti preordinati, conseguenziali o comunque connessi; - nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con l’A.T.S. dell’Insubria, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018; - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con l’A.T.S. di Brescia, nella parte in cui ha ridottt la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018; - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione dell’appendice contrattuale che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con l’A.T.S. della Brianza, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018; - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con l’A.T.S. della Val Padana, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018; - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30 maggio 2018 con l’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018; - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30-31 maggio 2018 con l’A.T.S. di Pavia, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018. sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2018, proposto da - Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marino Bottini e Simona Falconieri ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 19, presso l’Unità Organizzativa Complessa della propria Avvocatura; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell’Insubria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano; Viste le istanze presentate dai difensori della Regione Lombardia e dell’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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