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Sentenza n. 202300566/2023

Sentenza n. 202300566/2023

SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300566/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/125 datata 14 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. – S.O. n. 20 del 17 maggio 2018) nella parte in cui ha determinato il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione da assegnare per tali attività alle strutture erogatrici;
- per l’ipotesi che occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7600/2017, nella parte (punto 3.1.3.1) in cui ha previsto lo scorporo di un budget (regionale) per le prestazioni effettuate dai soggetti “presi a carico”;
- della delibera dell’A.T.S. dell’Insubria di approvazione del “Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria ed Ente “Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata – per la struttura Ospedale Classificato Valduce … per l’erogazione di prestazione di ricovero, cure sub acute e specialistica ambulatoriale” per l’anno 2018 e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 30-31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R n. XI/125/2018.
- della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Brianza di approvazione della “Appendice al Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto in data 31/01/2018 tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza … e l’Ente Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata – Ospedale Valduce … per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale presso la struttura Ospedale Valduce – Villa Beretta sita a Costa Masnaga” per l’anno 2018 e dell’Appendice medesima, sottoscritta dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 30-31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenziali o comunque connessi;
- nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30-31 maggio 2018 con l’A.T.S. dell’Insubria, nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica mabulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del finanziato per l’anno 2017, facendo applicazione della D.G.R. n. XI/125/2018;
- della nullità e/o dell’inefficacia e/o caducazione dell’appendice contrattuale che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30-31 maggio 2018 con l’A.T.S. della Brianza per la struttura Villa Beretta di Costa Masnaga, nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della D.G.R. n. XI/125/2018.
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2018, proposto da
- Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata - Ospedale Valduce, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell’Insubria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista l’istanza presentata dai difensori della Regione Lombardia di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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