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Sentenza n. 202300563/2023

Sentenza n. 202300563/2023

SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300563/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto Clinico Villa Aprica Spa, struttura sanitaria privata, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro due deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia: la deliberazione n. X/7600 del 20 dicembre 2017 che conteneva determinazioni sulla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018, e successivamente la deliberazione n. 125 del 14 maggio 2018 con l'approvazione del relativo contratto per il medesimo esercizio. Il ricorso è stato integrato con motivi aggiunti il 1° agosto 2018, ampliando così le censure contro gli atti amministrativi impugnati. La controversia si inserisce nella più ampia materia dei servizi sociosanitari della Regione Lombardia, che rappresenta un settore complesso dove interagiscono esigenze di programmazione regionale, gestione dei servizi e rapporti tra strutture pubbliche e private accreditate.

Il quadro normativo

La materia dei servizi sociosanitari è disciplinata da fonti di diritto sia statale che regionale, con particolare riferimento alla governance della sanità regionale secondo il modello organizzativo elaborato dalla Regione Lombardia. Le deliberazioni della Giunta Regionale costituiscono espressione dell'esercizio del potere amministrativo regionale nel settore sanitario e sociosanitario, dovendo rispettare sia la normativa nazionale in materia di sanità e servizi sociali sia le disposizioni statutarie e regolamentari della Regione stessa. La gestione annuale di questi servizi richiede una programmazione accurata mediante deliberazioni che definiscono i criteri, i compensi, le modalità di esercizio e i rapporti contrattuali tra la Regione e gli enti gestori, pubblici e privati accreditati, secondo principi di trasparenza, parità di trattamento e rispetto della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità delle scelte operative della Regione Lombardia nella determinazione delle modalità di gestione dei servizi sociosanitari per il 2018 e, più specificamente, nella sottoscrizione o approvazione dei relativi contratti, così come documentati nelle due deliberazioni impugnate. L'Istituto Clinico Villa Aprica contestava tali atti amministrativi ritenendo che violassero diritti propri in qualità di struttura privata accreditata, oppure che fossero viziati da profili procedurali, sostanziali o interpretativi della normativa di settore. Il giudice amministrativo doveva verificare se gli atti regionali presentassero vizi di legittimità tali da giustificarne l'annullamento e il ripristino di una situazione conforme al diritto.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non fornisca la motivazione estesa, il dispositivo consente di dedurre che il collegio giudicante ha ritenuto insussistenti i vizi prospettati dal ricorrente almeno su taluni aspetti, divenendo improcedibili altre censure verosimilmente per difetti di legittimazione, interesse concreto, specificità delle doglianze o per questioni procedurali rispetto a talune domande. Il giudice ha ritenuto che le deliberazioni regionali, nella loro specificità operativa e contrattuale per l'esercizio 2018, non presentassero illegittimità tali da giustificare l'intervento caducatorio del giudice amministrativo. La decisione di respingere il ricorso e di dichiarare improcedibili altre parti dello stesso denota una valutazione dei fondamenti fattuali e normativi delle censure come insufficienti o inammissibili secondo i criteri della procedura amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso nella parte ammissibile, dichiarando invece improcedibili talune domande del ricorrente. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, il che significa che ciascuna delle parti dovrà sostenere proprie spese legali senza condanna al pagamento verso l'altra. La sentenza è stata pronunciata in forma definitiva nella camera di consiglio del 8 febbraio 2023 e dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, confermando così la validità e l'operatività delle deliberazioni regionali impugnate per quanto riguarda la gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018.

Massima

Le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di gestione dei servizi sociosanitari per un determinato esercizio sono legittimamente esercizio del potere amministrativo regionale e non sono passibili di annullamento in sede giurisdizionale amministrativa ove non presentino vizi procedurali, sostanziali o interpretativi della normativa di settore chiaramente documentati e specificamente provati dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 ed atti connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° agosto 2018:
della DGR n. 125 del 14 maggio 2018 e della deliberazione di approvazione del contratto 2018.
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto Clinico Villa Aprica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Maria Silvia Ciampoli in Milano, Via Marina, 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Marinella Orlandi e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Ats dell'Insubria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Asst Lariana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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