SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300560/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia nasce da un ricorso proposto avanti il TAR della Lombardia, Sezione Quarta di Milano, avente ad oggetto la determinazione del budget relativo alle prestazioni sociosanitarie per l'esercizio 2018 da parte dell'amministrazione sanitaria competente. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento amministrativo ritenendo illegittima la quantificazione delle risorse economiche destinate ai servizi di natura sociosanitaria per l'annualità in questione, lamentando una lesione dei propri interessi nella corretta allocazione di fondi pubblici o nell'accesso a prestazioni. La causa si è poi fermata nel corso del procedimento giudiziale a causa di un sopraggiunto mutamento della situazione di fatto che ha reso priva di significato pratico l'istanza proposta.
Il quadro normativo
La materia del finanziamento delle prestazioni sociosanitarie è disciplinata dal decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni, che definisce l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e i meccanismi di finanziamento delle strutture e dei servizi sanitari, nonché dalle disposizioni regionali attuative. Le prestazioni sociosanitarie rappresentano un complesso di attività caratterizzate dalla compresenza di elementi sia sanitari che sociali, la cui programmazione e finanziamento richiedono una speciale attenzione al coordinamento tra livelli di governo. Le determinazioni di budget costituiscono atti amministrativi di gestione finanziaria vincolanti per le strutture sanitarie e gli enti fornitori, poiché incidono direttamente sulla disponibilità economica per l'erogazione dei servizi.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della determinazione quantitativa del budget stanziato per le prestazioni sociosanitarie nell'esercizio 2018, con implicazioni sul diritto del ricorrente di ottenere una corretta ripartizione delle risorse pubbliche ovvero di accedere alle prestazioni nelle modalità finanziariamente sostenute. Il ricorrente aveva presumibilmente eccepito vizi procedurali o sostanziali nella definizione dell'importo complessivo, oppure una riduzione ingiustificata rispetto agli standard prestabiliti o ai bisogni della popolazione. La questione presentava rilevanza amministrativa-finanziaria in quanto toccava la corretta gestione dei denari pubblici destinati al Servizio Sanitario.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento giudiziale, prima che il collegio potesse adottare un pronunciamento nel merito della controversia, è sopraggiunta una circostanza di fatto che ha determinato la perdita di interesse concreto del ricorrente alla prosecuzione della causa. Con il termine dell'esercizio 2018 e l'avanzamento dei cicli annuali successivi, le determinazioni di budget relative all'anno impugnato hanno perso la loro capacità di produrre effetti pratici rilevanti, poiché il finanziamento contestato non poteva più influire sullo stato dei diritti e sulla situazione economica del ricorrente. Il TAR ha correttamente riconosciuto che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire rendeva impossibile emettere una sentenza che ottenesse lo scopo pratico di annullare un provvedimento ormai svuotato di ogni utilità concreta. La Sezione ha quindi concluso che la persistenza della controversia, dal punto di vista della ricerca della certezza del diritto, non poteva più giustificare l'esercizio della giurisdizione.
La decisione
Il TAR della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo in tal modo il rigetto della causa senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della determinazione del budget contestata. Il provvedimento impugnato mantiene così la sua efficacia formale in assenza di una pronuncia ablativa del giudice amministrativo. Le spese di lite sono rimaste presumibilmente a carico del ricorrente in ossequio al principio secondo cui la carenza sopravvenuta di interesse non consente di ripartirle tra le parti.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo anche quando la controversia attiene a provvedimenti di carattere finanziario riferiti a esercizi ormai conclusi e privi di ulteriore capacità di incidenza sulla situazione giuridica ed economica del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 ed atti connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 agosto 2018: della DGR n. 125 del 14 maggio 2018 e della deliberazione di approvazione del contratto 2018. sul ricorso numero di registro generale 726 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da G.B. Mangioni Hospital Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Maria Silvia Ciampoli in Milano, Via Marina, 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1; Ats Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Asst Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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