SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300558/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato promosso da un operatore del sistema sociosanitario, presumibilmente una struttura privata accreditata o un ente del terzo settore operante in Lombardia, avverso la determinazione del budget destinato alle prestazioni sociosanitarie per l'esercizio finanziario 2018. La controversia nasceva dalla ritenuta illegittimità dell'atto con cui l'Amministrazione sanitaria regionale aveva fissato le risorse economiche disponibili per l'erogazione dei servizi sociosanitari, determinando in tal modo l'entità dei rimborsi e dei corrispettivi dovuti ai fornitori di prestazioni. La parte ricorrente aveva contestato il provvedimento presumibilmente per difetto di istruttoria, disparità di trattamento rispetto ad altri operatori, violazione di principi di trasparenza o mancato rispetto di impegni assunti in precedenza, chiedendo l'annullamento dell'atto e il riconoscimento di maggiori risorse. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione fattuale è sostanzialmente mutata, rendendo superata la controversia originaria.
Il quadro normativo
La materia delle prestazioni sociosanitarie è regolata dal Decreto Legislativo numero 229 del 1999 e dalle successive normative in materia di programmazione sanitaria, nonché dalle leggi regionali della Lombardia che disciplinano il finanziamento e l'organizzazione dei servizi sociosanitari. In particolare, spetta alle Regioni la competenza esclusiva in materia di sanità, inclusa la determinazione del budget destinato alle diverse prestazioni e agli operatori accreditati. Gli atti di pianificazione e finanziamento sanitario sono assoggettati ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui la trasparenza, l'imparzialità, la ragionevolezza e la non discriminazione. La determinazione delle risorse destinate alle prestazioni sociosanitarie costituisce quindi un atto amministrativo vincolato dalla legge e dai principi costituzionali, suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il contenzioso verteva sulla legittimità della determinazione del budget per le prestazioni sociosanitarie dell'anno 2018, con la domanda centrale se l'Amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella ripartizione delle risorse economiche secondo i criteri normativamente previsti. La questione implicava valutazioni tecniche complesse, relative alla coerenza dell'allocazione delle risorse con i fabbisogni di salute della popolazione, il rispetto di criteri di proporzionalità e il principio di non regressione rispetto alle programmazioni precedenti. Era in gioco il diritto dell'operatore ricorrente alla parità di trattamento rispetto ad altri fornitori di medesime prestazioni e il diritto della collettività all'efficace utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla sanità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando la ricevibilità del ricorso nel corso dell'istruttoria, ha ritenuto di dover affrontare preliminarmente la questione della sopravvenuta carenza di interesse per la decisione della causa. Con il procedere dell'esercizio finanziario 2018 e l'adozione di provvedimenti successivi di rideterminazione del budget oppure la già avvenuta erogazione delle risorse, la prestazione oggetto della controversia era venuta a mancare di effettiva utilità pratica per il ricorrente, rendendo insussistenti gli effetti che la sentenza avrebbe potuto produrre. Il collegio ha correttamente applicato il principio consolidato nel diritto amministrativo secondo il quale il ricorso diviene improcedibile quando, intervenuti fatti sopravvenuti, la controversia perde attualità e pregnanza, divenendo impossibile emanare un provvedimento jurisdizionale che produca concrete conseguenze giuridiche. Tale valutazione è stata fondata su una lettura rigorosa dei presupposti della giurisdizione amministrativa, che esige l'esistenza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia del giudice.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha provveduto a estinguere il giudizio senza pronunciarsi nel merito della questione sulla legittimità della determinazione del budget. Il ricorrente non ha ottenuto l'annullamento del provvedimento impugnato, ma la causa è caduta per motivi procedurali, tipico esito dei ricorsi che perdono utilità pratica durante il pendente della controversia.
Massima
La determinazione del budget per le prestazioni sociosanitarie diviene oggetto insuscettibile di cognizione giurisdizionale quando, sopravvenuti fatti modificativi della situazione fattuale, il ricorso abbia perduto ogni interesse concreto alla sua pronuncia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/125 datata 14 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. – S.O. n. 20 del 17 maggio 2018) nella parte in cui ha determinato il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione da assegnare per tali attività alle strutture erogatrici; - per l’ipotesi che occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7600/2017, nella parte (punto 3.1.3.1) in cui ha previsto lo scorporo di un budget (regionale) per le prestazioni effettuate dai soggetti “presi a carico”; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. dell’Insubria di approvazione del “Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria ed Ente Synlab Italia s.r.l. per la struttura Synlab Como (cod. reg.le 322002759) (P.I./C.F. 00577680176) per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale” per l’anno 2018 e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. di Brescia di approvazione del «Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia ... e l’Ente “Synlab Italia s.r.l.” codice budget 326001575 ... per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale» per l’anno 2018 e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 30-31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Brianza di approvazione dell’“Appendice al Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto in data 31/01/2018 tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza … e l’Ente Synlab Italia s.r.l. … per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale presso la struttura Synlab Lecco sita a Lecco” per l’anno 2018 e dell’Appendice medesima, sottoscritta dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 30-31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Brianza di approvazione dell’“Appendice al Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto in data 31/01/2018 tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza … e l’Ente Synlab Italia s.r.l. … per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale presso la struttura Synlab Monza sita a Monza” per l’anno 2018 e dell’Appendice medesima, sottoscritta dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 30-31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - di tutti gli atti preordinati, conseguenziali o comunque connessi; - nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con l’A.T.S. dell’Insubria, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della D.G.R. n. XI/125/2018; - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30/31 maggio 2018 con l’A.T.S. di Brescia, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della D.G.R. n. XI/125/2018; - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione dell’appendice contrattuale che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30/31 maggio 2018 con l’A.T.S. della Brianza per la struttura Synlab Lecco, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della D.G.R. n. XI/125/2018. - della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione dell’appendice contrattuale che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30/31 maggio 2018 con l’A.T.S. della Brianza per la struttura Synlab Monza, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della D.G.R. n. XI/125/2018. sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2018, proposto da - Synlab Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell’Insubria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Vista l’istanza presentata dai difensori della Regione Lombardia di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →