AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300539/2023

Sentenza n. 202300539/2023

SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300539/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A., titolare di un laboratorio di analisi mediche ubicato a Busto Arsizio, ha presentato ricorso al TAR Lombardia per impugnare gli atti con cui la Regione Lombardia e l'ATS dell'Insubria hanno ridotto il budget annuale assegnato per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica. Nel 2018 le risorse destinate al ricorrente sono state decurtate dal 97% al 95% rispetto al finanziamento dell'anno precedente, in seguito all'emanazione di due deliberazioni regionali che disponevano lo scorporo del 2% del budget per le attività ambulatoriali, destinando tale quota alla copertura dei costi di "presa in carico" dei pazienti cronici nel sistema sanitario regionale. Il ricorrente ha sottoscritto il relativo contratto con apposizione di riserva per protestare contro questa modifica unilaterale dei termini economici concordati in origine.

Il quadro normativo

Il caso si colloca nel contesto della programmazione e della gestione del servizio sanitario regionale in Lombardia, disciplinato dalle deliberazioni della Giunta Regionale che ha il potere di determinare gli indirizzi e l'allocazione delle risorse economiche tra i vari erogatori di prestazioni. La Regione Lombardia aveva emanato la DGR n. X/7600/2017 e successivamente la DGR n. XI/125/2018, entrambe finalizzate alla riorganizzazione della spesa sanitaria mediante lo scorporo di una quota di finanziamenti dalle attività di specialistica ambulatoriale. Le deliberazioni regionali vincoleranno le aziende sanitarie territoriali nell'esecuzione dei relativi contratti con i fornitori privati e rappresentano esercizio di funzioni amministrative di programmazione sanitaria dotate di effetti economici diretti sugli erogatori interessati.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della riduzione delle risorse finanziarie assegnate al ricorrente in conseguenza di deliberazioni regionali emanate successivamente alla programmatic iniziale e al perfezionamento del contratto di fornitura. Il ricorrente contesta la fondatezza di tale decurtazione economica, sostanendo che essa costituisca una modifica deteriore dei termini contrattuali priva di adeguata giustificazione amministrativa e potenzialmente lesiva degli equilibri economici dell'azienda. In gioco erano dunque questioni relative ai limiti del potere della pubblica amministrazione di modificare unilateralmente le condizioni economiche di contratti già stipulati e alle garanzie dovute ai fornitori privati nel settore della sanità, nonché il corretto bilanciamento tra esigenze di programmazione regionale e principio della stabilità dei rapporti contrattuali.

La motivazione del giudice

Nel corso dell'istruttoria della causa, il Tribunale Amministrativo Regionale ha riscontrato il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente nel corso del giudizio. Questo significa che tra il momento della presentazione del ricorso nel 2018 e quello dell'udienza di merito nel febbraio 2023 si è verificata una circostanza successiva che ha fatto venire meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia giurisdizionale per la società ricorrente. Tale circostanza poteva consistere nella scadenza dell'esercizio finanziario cui la controversia si riferiva, nella conclusione o sostituzione del contratto impugnato, oppure nel venir meno della situazione fattuale su cui si basava l'azione. Il collegio ha ritenuto che simile sopravvenienza processuale togliesse fondamento alla prosecuzione del giudizio poiché veniva a mancare il presupposto essenziale della necessità della tutela richiesta, rendendo il ricorso improcedibile dal punto di vista formale e procedurale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, estinguendo il procedimento giurisdizionale senza pronunciarsi sul merito delle censure sollevate dalla ricorrente. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, con ciascuna che sostiene i propri oneri processuali secondo l'equo apprezzamento del collegio. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, determinando l'impossibilità per il ricorrente di ottenere una pronuncia nel merito dell'illegittimità contestata.

Massima

Il sopravvenuto difetto di interesse durante il corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso pur quando la controversia presenti profili giuridicamente rilevanti e complessi, in quanto viene meno la condizione sostanziale della utilità della sentenza per le parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
con tutti gli atti preordinati, conseguenziali o comunque connessi:
- della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/125 in data 14 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. – S.O. n. 20 del 17 Maggio 2018) nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione da assegnare per tale attività alle strutture erogatrici;
- per l’ipotesi che occorra, della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7600/2017, nella parte (punto 3.1.3.1) in cui prevede lo scorporo di un budget (regionale) per le prestazioni effettuate dai soggetti “presi in carico”;
- della delibera (i cui estremi non sono soni) della ATS dell’Insubria di approvazione del “Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria (ATS) ed Ente “Toma Advanced Biomedical Assays spa” di Busto Arsizio per la struttura ambulatoriale denominata “Laboratorio Analisi Mediche Toma Advanced Biomedical Assays Spa” di pari ubicazione (cod. reg.le 322000802) (P.I./C.F. 00772010120) per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale” per l’anno 2018 e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con apposizione di riserva in data 05/06/2018, nella parte in cui riducono la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018.
Nonché per l’accertamento e la dichiarazione
della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con apposizione di riserva in data 05/0672018 con la ATS dell’Insubria, nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018.
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2018, proposto da Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Francesco Bellocchio in Milano, Via Marina, 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
Ats dell'Insubria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Asst Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →