SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300378/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A., una struttura sanitaria privata operante in Lombardia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la Giunta Regionale della Lombardia e l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, impugnando una serie di deliberazioni regionali riguardanti la gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018. In particolare, la ricorrente contestava le modalità di finanziamento delle strutture private, ritenendo illegittime le disposizioni che prevedevano la determinazione del budget sulla base del "finanziato" dell'anno precedente, una regressione tariffaria significativa del 60 per cento per determinate prestazioni di laboratorio, la riduzione della valorizzazione di specifici DRG ritenuti ad elevato rischio di inappropriatezza, e il sistema di pagamento per prestazioni erogate a cittadini extraregionali. La ricorrente aveva sottoscritto contratti provvisori e integrativi per il 2018 con apposita riserva, dichiarando di non accettare incondizionatamente alcune delle regole di sistema imposte dalla Regione, e chiedeva quindi l'annullamento di tali contratti e delle deliberazioni regionali che le avevano originate.
Il quadro normativo
La materia in controversia rientra nel complesso sistema di governance del servizio sanitario regionale, disciplinato dal decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni, che attribuisce alle regioni il compito di organizzare e finanziare i servizi sanitari territoriali, nonché dal decreto legislativo numero 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Le deliberazioni regionali impugnate si inserivano nel più ampio contesto della programmazione sanitaria lombarda e delle modalità di distribuzione del finanziamento pubblico tra strutture pubbliche e private accreditate. La questione coinvolgeva inoltre i principi di trasparenza e di correttezza nella gestione dei sistemi di finanziamento per le prestazioni sanitarie, come garantiti dalla Costituzione italiana e dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare per quanto riguarda la parità di trattamento tra operatori pubblici e privati e la ragionevolezza delle scelte organizzative.
La questione giuridica
Il ricorso affrontava questioni complesse relative ai limiti che la Regione può legittimamente imporre nella determinazione dei budget sanitari delle strutture private accreditate e nella fissazione delle tariffe, in particolare quando tali scelte comportano regressioni significative rispetto ai finanziamenti precedenti. Era in gioco il tema della compatibilità tra le esigenze di programmazione e contenimento della spesa pubblica e il diritto delle strutture sanitarie private di ricevere un finanziamento adeguato a coprire effettivamente i costi di gestione, inclusi i rinnovi contrattuali del personale ancora in corso di negoziazione al momento della determinazione dei budget. Inoltre, la controversia verteva sulla legittimità di vincoli contrattuali che obbligassero alla "piena e incondizionata accettazione" delle regole di sistema senza possibilità di formulare riserve, e sulla differenziazione nei criteri di finanziamento tra settore pubblico e settore privato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi dopo l'udienza del febbraio 2023, ha valutato complessivamente le doglianze della ricorrente rispetto alle scelte amministrative della Regione Lombardia. Per quanto riguarda i motivi di ricorso affrontati nel merito, il collegio giudicante ha ritenuto di respingere la ricorrente, probabilmente accogliendo le argomentazioni della difesa regionale secondo cui la determinazione dei budget sulla base del finanziato precedente rappresenta una scelta amministrativa rientrante nella discrezionalità regionale di programmazione sanitaria, e che le regressioni tariffarie trovano giustificazione nella necessità di razionalizzazione della spesa pubblica. Per altri motivi di ricorso, il tribunale ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente, ritenendo che il ricorso fosse divenuto privo di utilità pratica, eventualmente perché riferito a deliberazioni ormai cristallizzate nel tempo e relative all'anno 2018, senza più possibilità di effetti modificatori sulla situazione concreta della parte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto in parte il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, e ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le restanti contestazioni sollevate dalla ricorrente. Le richieste di annullamento delle deliberazioni regionali e dei contratti sottoscritti con riserva sono state quindi in prevalenza rigettate, mentre alcune contestazioni sono state ritenute non più suscettibili di esame in quanto prive di interesse concreto. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata dichiarata eseguibile da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
La Regione possiede ampia discrezionalità nella determinazione dei budget e delle tariffe per il finanziamento delle strutture sanitarie private accreditate, e la scelta di ancorare il finanziamento ai valori dell'anno precedente, anche in caso di regressioni tariffarie, rientra negli strumenti legittimi di programmazione e contenimento della spesa sanitaria pubblica, salvo che comporti una manifesta irragionevolezza o una violazione di specifici vincoli normativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 52 in data 28 dicembre 2017), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”: i - nelle parti in cui, richiamando la D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016: a) prevede la determinazione del budget (sia di ricovero, sia ambulatoriale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente; b) stabilisce una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni relative alla “branca laboratorio analisi” erogate tra il 97% ed il 103% del finanziato dell’anno precedente; c) stabilisce una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; ii – nelle ulteriori parti in cui: d) dispone la corresponsione di acconti pari all’80% relativamente alla produzione per cittadini extraregione, anche qualora si tratti di prestazioni di “alta complessità” o erogate da strutture riconosciute I.R.C.C.S.; e) prevede che, per quanto riguarda le prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari (STP – onere 9), “non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia”; f) prevede che i contratti con le AA.TT.SS. debbano contenere clausola di piena e incondizionata accettazione delle regole di sistema e vieta l’apposizione di riserve in sede di sottoscrizione del contratto con l’A.T.S.; g) destina “fino a 141 milioni di Euro ad un Fondo di riserva da destinare ai rinnovi contrattuali …”, riservando detta integrazione esclusivamente al settore pubblico; - nonché, per quanto occorrer possa, della D.G.R. n. IX/4334 datata 26 ottobre 2012, nella parte in cui introduce un limite massimo regionale al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”; - della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Montagna di approvazione del “Contratto provvisorio – I° quadrimestre 2018”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l’anno di competenza; - del “Contratto provvisorio – I° quadrimestre 2018” sottoscritto dalla ricorrente con riserva in data 25 gennaio 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l’anno di competenza, nonché quanto alla disposizione di cui all’art. 4, nella misura in cui considera le tariffe in vigore adeguate a coprire anche gli aumenti del costo del personale derivanti dai contratti di lavoro ancora in corso di rinnovo; - nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 25 gennaio 2018 con la A.T.S. della Montagna, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il presente ricorso, nonché quanto alla suddetta disposizione di cui di cui all’art. 4 del Contratto medesimo; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/125 in data 14 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 20 del 17 maggio 2018), nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse da assegnare per tale attività; - della delibera (i cui estremi non sono noti) della A.T.S. di approvazione del “Contratto integrativo - Anno 2018” e del medesimo “Contratto integrativo - Anno 2018”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; - nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con la A.T.S. della Montagna, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il ricorso introduttivo e che riducono la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018. sul ricorso numero di registro generale 720 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da - C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marinella Orlandi e Sabrina Gallonetto ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Montagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) della Valtellina e dell’Alto Lario, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, in parte respinge e in parte dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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