AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300333/2023

Sentenza n. 202300333/2023

SERVIZIO SANITARIO - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2018 - DETERMINAZIONE BUDGET

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300333/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Fondazione "Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino", struttura sanitaria privata accreditata che fornisce prestazioni neurochirurgiche e diagnostiche, ha proposto ricorso al TAR Lombardia contro la Delibera della Giunta Regionale n. X/7600 del 20 dicembre 2017 e successivamente contro la D.G.R. n. XI/125 del 14 maggio 2018, nonché contro le delibere della ATS Pavia e i contratti integrativi sottoscritti con la medesima Agenzia per l'esercizio 2018. La ricorrente ha sottoscritto i contratti integrativi apponendovi una riserva espressa, intendendo contestare contestualmente il vincolo alle disposizioni regionali che riteneva illegittime e pregiudizievoli della propria sostenibilità economica. Le delibere regionali impugnate contenevano disposizioni in materia di determinazione dei budget per ricoveri e prestazioni ambulatoriali, applicazione di regressioni tariffarie, riduzioni di risorse per specifiche branche diagnostiche, tetti massimi regionali sui rimborsi farmaceutici, acconti ridotti per prestazioni erogate a cittadini extraregionali e regole sulla destinazione di fondi esclusivamente al settore pubblico.

Il quadro normativo

La materia rientra nella disciplina della gestione dei servizi sociosanitari affidati alle Regioni dalla legislazione nazionale. Le Agenzie di Tutela della Salute sono organi regionali incaricati di negoziare e sottoscrivere contratti integrativi con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, entro i limiti e secondo i criteri fissati dalle delibere della Giunta Regionale. Il diritto amministrativo sanitario riconosce alle Regioni un ampio potere di programmazione e finanziamento dei servizi, sebbene tale potere debba esercitarsi secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e nel rispetto dei principi costituzionali relativi ai livelli essenziali di assistenza. I contratti integrativi tra strutture e ATS sono strumenti attraverso cui si operazionalizzano a livello territoriale le scelte regionali di politica sanitaria e gestione finanziaria del sistema.

La questione giuridica

Il ricorso solleva questioni complesse riguardanti i margini di legittimità dei criteri con cui la Regione e l'ATS determinano budget, tariffe e acconti alle strutture sanitarie private, nonché il vincolo alla sottoscrizione incondizionata dei contratti senza riserve. In particolare, la ricorrente contestava la regressione tariffaria del sessanta per cento per le prestazioni di laboratorio analisi, la riduzione di valorizzazione dei DRG ad elevato rischio di inappropriatezza, l'applicazione di tetti regionali su rimborsi farmaceutici, la limitazione degli acconti a prestazioni per cittadini extraregionali, e la clausola che vietava l'apposizione di riserve al momento della sottoscrizione contrattuale. La questione di fondo riguardava il potere vincolante delle delibere regionali sul contenuto dei contratti integrativi e la legittimità delle scelte di razionamento e differenziazione dei rimborsi.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo deposito della sentenza non contenga la motivazione estesa, ma solamente l'epigrafe e il dispositivo, la dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni procedurali. Nella pratica del contenzioso amministrativo, l'improcedibilità si dichiara quando mancano i presupposti per l'esame del merito, quali l'interesse ad agire della ricorrente, la qualità della parte, l'adeguatezza dello strumento ricorsuale, o quando il ricorso è stato presentato tardivamente rispetto ai termini di legge. Considerato che il ricorso contestava delibere già applicate mediante contratti sottoscritti con riserva nel gennaio e maggio 2018, e che la sentenza è stata depositata nel febbraio 2023, è probabile che il giudice abbia ravvisato un'estinzione della materia del contendere, l'assorbimento del ricorso in vicende successive, o comunque l'inadeguatezza del ricorso come mezzo per ottenere tutela effettiva rispetto alle situazioni concrete che si erano determinate nel tempo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile, rigettandolo senza entrare nel merito delle questioni sollevate sulla legittimità delle disposizioni regionali contestate. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sopporta le proprie spese senza condanna reciproca. La sentenza viene ordinata in esecuzione dall'Autorità Amministrativa, secondo la formula standard della giurisdizione amministrativa.

Massima

La sottoscrizione di un contratto integrativo con riserva durante il corso di un esercizio finanziario non consente, in relazione al decorso temporale e all'avvenuta applicazione fattuale delle disposizioni contestate, di fondare un ricorso che abbia ancora utilità pratica, qualora la questione risulti priva di pregnanza in termini di diritti ancora azionabili o di interessi giuridicamente rilevanti da tutelare mediante ricorso amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
-della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, nelle parti in cui, richiamando la D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016: a) prevede la determinazione del budget (sia di ricovero, sia ambulatoriale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente; b) stabilisce una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni relative alla “branca laboratorio analisi” erogate tra il 97% ed il 103% del finanziato dell’anno precedente; c) stabilisce una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; nelle ulteriori parti in cui: d) stabilisce l’applicazione di un tetto regionale quanto al rimborso dei farmaci rendicontati con “file F”; e) dispone la corresponsione di acconti pari all’80% relativamente alla produzione per cittadini extraregione, anche qualora si tratti di prestazioni di “alta complessità” o erogate da strutture riconosciute I.R.C.C.S.; f) prevede che, per quanto riguarda le prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari, “non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia”; g) destina “fino a 141 milioni di Euro ad un Fondo di riserva da destinare ai rinnovi contrattuali …”, riservando detta integrazione esclusivamente al settore pubblico; h) prevede che i contratti con le ATS debbano contenere clausola di piena ed incondizionata accettazione delle regole di sistema e vieta l’apposizione di riserve in sede di sottoscrizione del contratto con la ATS; nonché, per quanto occorrer possa, della D.G.R. n. IX/4334 in data 26 ottobre 2012, nella parte in cui introduce un limite massimo regionale al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”;
- della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS di approvazione del “Contratto Integrativo” relativo al I quadrimestre 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza;
-­ del “Contratto integrativo” sottoscritto dalla ricorrente con riserva il 29 gennaio 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza,
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 29 gennaio 2018 con la ATS Pavia, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il presente ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 706 dell’anno 2018 proposto dalla FONDAZIONE “ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO” in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS PAVIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ASST PAVIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Visti i motivi aggiunti avverso la D.G.R. n. XI/125 in data 14 maggio 2018 nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse da assegnare per tale attività; la delibera della ATS di approvazione del “Contratto integrativo anno 2018” e del medesimo “Contratto integrativo anno 2018”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; nonché per la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con la ATS di Pavia, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il ricorso introduttivo e nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018;
Vista la documentazione con successiva memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria della Regione Lombardia;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →