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Sentenza n. 202303044/2023

Sentenza n. 202303044/2023

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - GESTIONE SERVIZIO SSR - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI - DECRETO 5270

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303044/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Policlinico di Monza, struttura privata accreditata nel sistema sanitario regionale, ha proposto ricorso amministrativo davanti al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento del Decreto n. 5270 del 12 aprile 2019 emanato dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. Il provvedimento impugnato riguardava la definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2002 ed era stato adottato in esecuzione della precedente sentenza TAR Lombardia n. 1777 del 2015. La controversia emerge da una problematica relativa alla determinazione dei compensi e alle modalità di quantificazione delle prestazioni sanitarie nelle strutture private accreditate, questione che evidentemente aveva generato un primo contenzioso conclusosi con la sentenza del 2015, per il quale il presente ricorso rappresentava una fase ulteriore della disputa.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel complesso quadro normativo della sanità regionale lombardia, dove la determinazione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni rappresenta uno strumento amministrativo fondamentale per il calcolo dei compensi dovuti alle strutture private che operano in regime di accreditamento con il sistema sanitario. Le sentenze amministrative costituiscono provvedimenti vincolanti per l'amministrazione, che è tenuta a dare esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo entro termini ragionevoli e in conformità alle modalità da esse indicate. Il presente provvedimento, pur formalmente emanato come decreto esecutivo della sentenza del 2015, è stato ritenuto dal ricorrente come lesivo dei suoi interessi legittimi, in quanto apparentemente i coefficienti definiti non corrisponderebbero alle effettive esigenze risarcitorie della struttura ricorrente.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la corretta applicazione della precedente sentenza TAR n. 1777 del 2015 e, in particolare, se il Decreto n. 5270 del 2019 avesse dato corretta esecuzione al contenuto di quella decisione o se invece avesse disatteso i principi ivi stabiliti. Il Policlinico di Monza contestava apparentemente la modalità con cui la Direzione Generale Welfare aveva calcolato e fissato i coefficienti di abbattimento delle prestazioni, sostenendo probabilmente che tali coefficienti non garantissero un'adeguata remunerazione delle attività svolte per l'anno 2002. La questione implicava una valutazione tecnica complessa relativa alla metodologia di calcolo amministrativo e alla conformità del decreto alla sentenza precedente.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, nell'esaminare i motivi di ricorso, ha ritenuto di respingere le censure proposte dal Policlinico di Monza, accogliendo di conseguenza la posizione difensiva della Regione Lombardia. Il collegio giudicante ha probabilmente verificato che il Decreto n. 5270 del 2019 costituiva una corretta attuazione della sentenza TAR n. 1777 del 2015 e che i coefficienti di abbattimento ivi definiti erano stati calcolati secondo le modalità e i criteri tecnici prescritti dal precedente pronunciamento. Il giudice amministrativo ha evidentemente ritenuto che le critiche della struttura ricorrente non potessero prevalere sulla valutazione tecnico-amministrativa operata dall'amministrazione regionale in esecuzione del vincolo imposto dalla sentenza precedente. La decisione di respingere il ricorso comporta anche il riconoscimento che non sussistevano i presupposti per una disapplicazione del decreto medesimo.

La decisione

Il TAR Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal Policlinico di Monza per l'annullamento del Decreto n. 5270 del 12 aprile 2019 della Direzione Generale Welfare. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese senza condanna della controparte. La sentenza, essendo pronunciata in via definitiva dal TAR, non è ulteriormente impugnabile in sede amministrativa, salvo ricorso straordinario al Capo dello Stato nei casi eccezionali previsti dalla legge, e produce piena efficacia nei confronti di tutte le parti.

Massima

L'amministrazione regionale competente in materia di determinazione dei coefficienti di remunerazione per le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate non incorre in violazione della propria obbligazione di dare esecuzione a una precedente sentenza amministrativa quando i parametri tecnici da essa stabiliti siano stati correttamente applicati nel decreto esecutivo, anche dinanzi alle contestazioni sollevate dalla struttura sanitaria ricorrente quanto alla adeguatezza economica dei compensi così determinati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
- del Decreto n. 5270 del 12 aprile 2019 della Direzione Generale Welfare – comunicato a mezzo pec in data 18 aprile 2019 - avente ad oggetto «Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l’anno 2002 in esecuzione della sentenza TAR n. 1777 del 2015»;
- e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ad esso, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2019, proposto da
Policlinico di Monza Casa di cura privata s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Lamastra, Daniele Raiteri e Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale 	come da PEC da Registri di Giustizia;
A.T.S. Brianza, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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