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Sentenza n. 202300193/2023

Sentenza n. 202300193/2023

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - GESTIONE SERVIZIO SSR ANNO 2017 - RIMODULAZIONE BUDGET

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300193/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Villaggio Amico S.r.l., una struttura sanitaria accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato due provvedimenti adottati dall'Azienda di Tutela della Salute Insubria in data 28 novembre 2017 concernenti la rimodulazione dei budget per l'esercizio 2017. La ricorrente contestava specificamente la nota prot. n. BCF.0107823 del 28 novembre 2017 e la deliberazione del Direttore Generale n. 650 della medesima data, mediante i quali era stata operata una redistribuzione delle risorse economiche destinate ai servizi sanitari. Sullo sfondo della controversia vi era il diritto della struttura ricorrente a partecipare liberamente alle gare e ai procedimenti di acquisizione dei servizi sanitari, in condizioni di piena parità con altre strutture pubbliche e private egualmente accreditate nel territorio dell'ATS. La ricorrente lamentava che i provvedimenti contestati avrebbero inciso negativamente sulla sua capacità competitiva nel panorama dei fornitori di servizi sanitari regionali.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, che stabilisce rigorose condizioni di ricevibilità per i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. In particolare, il legislatore ha fissato requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve rispettare per poter essere esaminato nel merito, includendo il termine di decadenza entro cui l'atto amministrativo può essere impugnato, la legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché l'interesse ad agire della ricorrente. Nel contesto della gestione dei servizi sanitari regionali, trovano applicazione anche i principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza nel rilascio degli accreditamenti e nella gestione delle risorse destinate ai fornitori accreditati. La Regione Lombardia e l'ATS operano secondo le disposizioni del Testo Unico della Sanità Regionale e secondo le direttive europee in materia di affidamento dei servizi.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità dei provvedimenti di rimodulazione budgetaria e il diritto della ricorrente a che tali decisioni rispettassero i principi di parità di trattamento tra operatori sanitari accreditati. In particolare, si contendeva se l'ATS Insubria avesse adottato i provvedimenti mediante procedimenti corretti, ovvero se esistessero violazioni procedurali o sostanziali nella ridistribuzione delle risorse economiche. La ricorrente asseriva di avere un diritto concreto e attuale a partecipare ai servizi sanitari senza discriminazioni e richiedeva il riconoscimento di tale diritto insieme all'annullamento dei provvedimenti che lo avrebbero violato. La questione presentava profili di complessità dal punto di vista sia formale che sostanziale, poiché coinvolgeva l'interpretazione dei diritti delle strutture accreditate e le modalità corrette di esercizio del potere amministrativo in materia sanitaria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi in sede di udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, ha ritenuto che il ricorso presentasse un vizio di ammissibilità tale da impedire l'esame nel merito. Il collegio ha valutato gli elementi formali e sostanziali della ricevibilità, e ha accertato che una delle condizioni essenziali non risultava soddisfatta. Sebbene il testo della sentenza non espliciti dettagliatamente le ragioni della dichiarazione di inammissibilità, i motivi più comuni in simili fattispecie riguardano violazioni del termine di decadenza per l'impugnazione, carenza di legittimazione attiva della ricorrente, o difetti nella rappresentazione in giudizio. Il giudice amministrativo ha privilegiato il controllo della regolarità formale del ricorso rispetto all'analisi delle questioni di merito sottostanti, applicando rigorosamente gli standard previsti dal Codice del Processo Amministrativo. La dichiarazione di inammissibilità ha dunque impedito al tribunale di pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti contestati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Villaggio Amico S.r.l., senza procedere all'esame della fondatezza delle doglianze nei confronti dell'ATS Insubria e della Regione Lombardia. Di conseguenza, sono rimasti fermi i provvedimenti del 28 novembre 2017 relativi alla rimodulazione del budget 2017. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, pertanto nessuna parte è stata condannata al versamento delle spese dell'altro. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, imponendo all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Massima

Quando un ricorso amministrativo presenta vizi di ammissibilità non superabili, il giudice amministrativo è obbligato a dichiararne l'inammissibilità mediante sentenza, impedendo così l'accesso al merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni sostanziali dedotte. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza. Gabriele Nunziata, Presidente; Antonio De Vita, Consigliere; Oscar Marongiu, Consigliere Estensore. Il ricorso era proposto da Villaggio Amico S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alessandro Rosi. L'ATS Insubria era rappresentata dall'avvocato Angelo Cantù. La Regione Lombardia era rappresentata dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Pio Dario Vivone. Il Consorzio Pineta Società Cooperativa Sociale non si era costituito in giudizio. La sentenza è stata pronunciata il 27 ottobre 2022 in camera di consiglio svoltasi in modalità da remoto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 143 del 2018, lo dichiara inammissibile. Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. L'esito è inammissibilità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- della nota dell’A.T.S. Insubria prot. n. BCF. 0107823 del 28 novembre 2017, avente ad oggetto “Rimodulazione budget anno 2017”;
-  della deliberazione del Direttore Generale dell’A.T.S. Insubria n. 650 del 28 novembre 2017, con la quale si è provveduto a rimodulare i budget per l’anno 2017;
nonché per il riconoscimento
della sussistenza del diritto in capo alla ricorrente a liberamente concorrere per i servizi sanitari per i quali ha ricevuto l’accreditamento in condizioni di parità con altre strutture pubbliche e private egualmente accreditate.
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2018, proposto da
Villaggio Amico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alessandro Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Luca Raffaello Perfetti in Milano, via Michele Barozzi n. 1;
ATS Insubria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Cantù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Pineta Società Cooperativa Sociale, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATS Insubria e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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