PUBBLICO IMPIEGO - COMPENSI PER ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300074/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Claudio Martino, dipendente della Città Metropolitana di Milano (precedentemente Provincia), ha percepito compensi per svolgere un'attività lavorativa extraistituzionale durante l'anno 2015 senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione amministrativa richiesta dal datore di lavoro. Tale condotta ha esposto l'amministrazione al rischio di danno erariale e di menomazione del patrimonio pubblico. In risposta a questa violazione, la Città Metropolitana ha emesso tre provvedimenti successivi: il primo datato 28 maggio 2015, il secondo del 21 marzo 2016 (Direttore del Settore Trattamento economico e previdenziale) e il terzo del 15 settembre 2016 (segnalazione alla Corte dei Conti con contestuale avviso di danno erariale potenziale). Inoltre, l'amministrazione ha proceduto a pratica una trattenuta cautelare direttamente sullo stipendio del ricorrente quale misura di garanzia e indisponibilità dei compensi indebitamente percepiti. Il ricorrente ha impugnato tutti e tre i provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e eccesso di potere amministrativo.
Il quadro normativo
La materia disciplina il cumulo di incarichi e l'esercizio di attività esterna da parte di dipendenti pubblici, strumento mediante il quale il legislatore intende preservare l'imparzialità della pubblica amministrazione, prevenire conflitti di interesse e garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici. La normativa generale sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici e sui danni erariali rimanda ai principi dell'art. 2043 c.c., secondo cui chiunque cagioni danno ad altri è obbligato al risarcimento. Nel contesto del pubblico impiego, la responsabilità erariale trova fondamento nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nelle disposizioni specifiche che vincolano l'esercizio di attività private alla preventiva autorizzazione. La trattenuta cautelativa sullo stipendio costituisce un provvedimento di sequestro conservativo volto a garantire il recupero del danno, operazione che deve comunque rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità amministrativa.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità dei provvedimenti sanzionatori (segnalazione alla Corte dei Conti e trattenuta cautelativa) adottati in conseguenza della violazione della norma sul divieto di svolgere attività extraistituzionale senza autorizzazione. La questione investe aspetti di responsabilità amministrativa e patrimoniale: se cioè il semplice svolgimento dell'attività extraistituzionale costituisca ipso facto danno erariale suscettibile di segnalazione, ovvero se sia necessario un ulteriore momento lesivo; quale sia il nesso causale tra la violazione della norma comportamentale e il danno patrimoniale; infine, se le modalità procedurali e sostanziali dei provvedimenti rispettino i diritti del dipendente, in particolare il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio amministrativo.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non allega una motivazione scritta articolata (contenendo soltanto epigrafe e dispositivo, frequente nelle sentenze di estinzione del giudizio amministrativo), il fatto che il ricorso sia stato dichiarato estinto indica che nel corso del procedimento dinanzi al TAR la materia è venuta a cessare la propria contenziosità oppure le parti hanno raggiunto una composizione della controversia. L'estinzione può derivare da una delle seguenti circostanze: il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento e il ripristino della situazione lesiva prima della decisione sul merito (per esempio, l'amministrazione ha revocato i provvedimenti ovvero ha consentito il rimborso degli importi trattenuti); oppure è intervenuto il pagamento del danno lamentato rendendo moot il ricorso; infine, potrebbe ipotizzarsi un'intesa sottaciuta fra le parti per il conseguimento di una soluzione bonaria. L'ordine per l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa conferma che comunque il giudice ha ritenuto necessaria la riadeguazione amministrativa della posizione del ricorrente alle conclusioni raggiunte in sede giudiziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso numero 2413 del 2016, per cui non è stato necessario pronunciarsi sulla fondatezza delle censure mosse contro i tre provvedimenti impugnati. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, cosicché ciascuna sostiene le proprie spese legali. Il collegio ha ordinato che la sentenza di estinzione sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo per la Città Metropolitana di Milano di conformarsi alle risultanze del giudizio, molto probabilmente restituendo al dipendente gli importi trattenuti ovvero revocando o riformulando i provvedimenti impugnati secondo quanto sarà emerso dall'accordo raggiunto o dalla cessazione della contenziosità.
Massima
L'estinzione del giudizio amministrativo in materia di danno erariale per esercizio di attività extraistituzionale non autorizzata da dipendente pubblico avvenuta nel corso del procedimento denota la cessazione della contenziosità attraverso composizione della controversia ovvero ottenimento da parte del ricorrente della soddisfazione della pretesa azionata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento prot. n. 210945/4.3/2010/38 del 15.9.2016 avente ad oggetto Avviso di segnalazione alla Corte dei Conti del danno erariale potenziale e trattenuta cautelativa sullo stipendio per i compensi percepiti per l’attività extraistituzionale non autorizzata anno 2015; - del provvedimento prot. n. 62563/4.3/2010/38 del 21.3.2016 emesso dal Direttore del Settore Trattamento economico e previdenziale; - del provvedimento della Città Metropolitana di Milano prot 858 del 28.5.2015; sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2016, proposto da Claudio Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Robattini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Privata F. Bartolozzi, 5; Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmiti, domiciliataria ex lege in Milano, via Vivaio, 1; Csbno - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Citta' Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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