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Sentenza n. 202300665/2023

Sentenza n. 202300665/2023

PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI - CLASSE DI CONCORSO B21 - NON AMMISSIONE PROVA ORALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300665/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un candidato ha partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione per la classe di concorso B21, volto al reclutamento di personale insegnante. A seguito della correzione della prova scritta, il candidato non è stato ammesso alla prova orale e di conseguenza è risultato escluso dalla graduatoria di merito. Il ricorrente ha impugnato questa esclusione chiedendo l'annullamento della graduatoria nella parte in cui non lo ammetteva alla fase successiva dell'esame. Ha inoltre contestato la legittimità di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice, inclusi quelli di insediamento della commissione, di elaborazione delle griglie di valutazione, di correzione delle prove scritte, di espletamento della prova pratica e delle ulteriori operazioni concorsuali. La vicenda ha quindi ad oggetto la regolarità procedurale e sostanziale di un intero processo selettivo nella sua articolazione temporale, dalla fase preparatoria fino all'emanazione della graduatoria finale e alla sua successiva rettifica.

Il quadro normativo

I concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego trovano fondamento nella Costituzione e sono disciplinati da una complessa normativa che comprende il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché dai decreti ministeriali e dai bandi specifici che regolano le modalità di svolgimento delle selezioni. Le procedure concorsuali sono sottopinte dal principio di trasparenza, imparzialità e corretta amministrazione, dovendo garantire pari opportunità a tutti i candidati e corretta applicazione dei criteri di valutazione preventivamente stabiliti. La commissione giudicatrice deve operare secondo regole procedurali rigorose, rispettando le scadenze temporali e documentando ogni fase attraverso verbali redatti secondo i modelli prescritti. Ogni candidato, quale parte ricorrente, deve inoltre osservare i termini procedurali per impugnare i provvedimenti concorsuali ritenuti illegittimi.

La questione giuridica

La controversia investe la possibilità di impugnare un intero procedimento concorsuale a distanza di anni dall'espletamento delle operazioni di selezione. Il candidato ha sollevato questioni sulla regolarità formale e sostanziale di molteplici atti compiuti dalla commissione, contestando sia le modalità di elaborazione dei criteri di valutazione sia le successive operazioni di correzione e di giudizio. Tale contestazione massiccia tocca aspetti procedurali fondamentali quali il rispetto dei termini di impugnazione, la tempestività e la legittimazione a ricorrere, nonché la possibilità di sindacare l'operato della commissione mediante ricorso giurisdizionale. La questione acquisisce rilievo specifico considerando il lasso temporale intercorso tra i fatti lamentati e la proposizione del ricorso, che pone questioni sulla continuità dell'azione di ricerca di tutela dei diritti.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che il ricorso, sebbene formalmente articolato su molteplici profili di illegittimità, non fosse ricevibile per carenze di natura procedurale. Sebbene il testo della sentenza non espliciti puntualmente i motivi di improcedibilità, il verdetto di improcedibilità è stato pronunciato dopo valutazione degli atti processuali e della posizione delle parti. La dichiarazione di improcedibilità comporta che il giudice non è entrato nel merito delle contestazioni sostanziali sollevate dal ricorrente, concentrandosi invece su profili relativi ai presupposti procedurali per l'esercizio dell'azione giurisdizionale. Ciò suggerisce che il tribunale ha riscontrato vizi procedurali non sanabili nella forma e nel tempus della proposizione del ricorso o nell'identificazione dell'oggetto controverso, decidendo quindi di non procedere all'esame della fondatezza delle doglianze. La compensazione delle spese indica una valutazione equilibrata della controversia dal punto di vista della condotta processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate relativamente alla legittimità degli atti concorsuali impugnati. La sentenza ordina che l'autorità amministrativa proceda all'esecuzione del provvedimento, confermando così lo status quo della graduatoria. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi processuali. Il tribunale ha altresì disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente dal testo della sentenza, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, proteggendo così la dignità e la privacy dell'interessato nel procedimento amministrativo.

Massima

L'improcedibilità di un ricorso contro provvedimenti concorsuali può essere dichiarata quando sussistono carenze di natura procedurale nella presentazione dell'azione giurisdizionale, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito relative alla regolarità del procedimento selettivo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
A) - della graduatoria di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami di cui al -OMISSIS- per la Classe di Concorso -OMISSIS- nella parte in cui non ammette il ricorrente alla prova orale, pubblicata il -OMISSIS-, sul sito internet dell’USR con valore di notifica a tutti gli effetti (doc.1);
B) - del verbale n. 1 del 25 maggio 2016 di insediamento della commissione classe di concorso B21, nella parte in cui la commissione elabora le griglie di valutazione relative alla prova scritta, alla prova pratica e al colloquio (doc. 2);
C) - del verbale n. 2 Prot n. 2053/C29 redatto e sottoscritto dalla commissione in data 30.05.2016 di inizio delle operazioni di correzione delle prove scritte (doc. 3);
D) - del verbale n. 3 Prot n. 2054/C29 redatto e sottoscritto dalla commissione in data 31.05.2016 di ripresa e conclusione dei lavori di correzione delle prove scritte (doc. 4);
E) - del verbale n. 4 Prot. n. 2079/C29 redatto e sottoscritto dalla commissione in data 03.06.2016 (doc. 5);
F) - del verbale n. 5 Prot. n. 2114/C29 redatto e sottoscritto dalla commissione in data 7.06.2016 (doc. 6);
G) - del verbale n. 7 Prot. n. 2196/C29 redatto e sottoscritto dalla commissione in data 10.6 2016, di svolgimento della prova pratica (doc. 7);
H) - del verbale n. 8 Prot. n. 2263/C29 del 15.06.2016 (doc. 8);
I) - del verbale n. 10 Prot. n. 2417/C29 (doc.9);
J) - di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso e successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei pubblicata sul sito internet dell’USR Lombardia in data 05.08.2016 e della successiva rettifica pubblicata in data 26.08.2016 (docc. 10,11);
nonché, per la condanna del resistente a procedere ad una nuova correzione delle prove del ricorrente, all’attribuzione di un valido giudizio di merito e all’eventuale espletamento dell’esame orale ai fini dell’utile collocazione nella graduatoria concorsuale.
sul ricorso numero di registro generale 2416 del 2016, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolina Cichello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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