PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - AVANZAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300584/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 9 agosto 2017 del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui (artt 3 e ss), in attuazione dell’art. 2252, comma 2, C.O.M. (Codice Ordinamento Militare), è stato assegnato al ricorrente – quale Maresciallo Capo c.d. anziano (con più di anni 8 nel grado), incluso nelle aliquote di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promosso – il grado di Maresciallo Maggiore, con inserimento nel nuovo regime prescritto dalla legge di riforma; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale che in attuazione dell’anzidetta legge di riforma che abbia determinato il nuovo regime dei Marescialli capo c.d. anziani, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislativo di cui al d.lgs. n. 95 del 2017 che di tale provvedimento integrano il presupposto normativo. sul ricorso numero di registro generale 2558 del 2017, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Serrano in Milano, Via Vivaio, n. 6; MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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