PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - RAPPORTO INFORMATIVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302389/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente della Questura di Milano, svolgente funzioni nella Polizia di Stato, ricorre in sede amministrativa avverso il rapporto informativo relativo all'anno 2017, contestando il giudizio sintetico di "Buono" accompagnato da un punteggio di 31 attribuitogli dall'amministrazione di appartenenza. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Maria Virzo, deduce l'illegittimità di tale valutazione e chiede al giudice amministrativo di annullare sia il rapporto informativo che ogni atto presupposto e conseguente. Il Ministero dell'Interno, convenuto nella causa insieme alla Questura di Milano, difende la legittimità del provvedimento attraverso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La controversia si inserisce nel contesto della valutazione del personale dipendente dalla pubblica amministrazione, materia sottoposta a sindacato giurisdizionale in sede amministrativa.
Il quadro normativo
La valutazione del personale della Polizia di Stato e più in generale dei dipendenti pubblici è disciplinata da un complesso di norme primarie e secondarie che individuano i criteri, le modalità e le procedure di formazione dei rapporti informativi. Questi ultimi costituiscono atti amministrativi attraverso i quali l'amministrazione esprime un giudizio sulla capacità, il rendimento, la condotta e l'efficienza del dipendente nel corso dell'anno considerato. La normativa richiede che tali valutazioni siano effettuate secondo principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, garantendo al dipendente la possibilità di conoscere i criteri su cui si basa la valutazione e di contrastarne l'esito qualora ritenga violate le proprie posizioni giuridiche. L'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 definiscono inoltre le regole sulla protezione dei dati personali, che trovano applicazione anche nei procedimenti amministrativi.
La questione giuridica
Il ricorso verte sulla legittimità della valutazione contenuta nel rapporto informativo 2017, in particolare sulla congruità del giudizio di "Buono" e del relativo punteggio numerico di 31. La controversia riguarda il sindacato che il giudice amministrativo può esercitare su atti di valutazione del personale, i quali per loro natura comportano una componente di discrezionalità amministrativa, seppur vincolata a criteri oggettivi e verificabili. La questione sottesa è se l'amministrazione abbia rispettato il procedimento di valutazione secondo le norme vigenti, se i criteri adoperati siano stati applicati in modo ragionevole e uniforme, e se il giudizio finale sia corrispondente al meritato rendimento del dipendente sulla base degli elementi di fatto acquisiti.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza del Tribunale Amministrativo non contenga una motivazione ampiamente sviluppata, è possibile inferire che il collegio giudicante abbia ritenuto fondata la difesa dell'amministrazione e legittimo l'esercizio della sua discrezionalità nella formulazione del rapporto informativo. Il giudice ha verosimilmente valutato che i criteri di valutazione adoperati dalla Questura fossero conformi alle normative vigenti, che il procedimento di formazione della valutazione fosse stato condotto in modo regolare e trasparente, e che il punteggio di 31 con giudizio di "Buono" risultasse adeguato alle prestazioni effettivamente fornite dal ricorrente. Nella logica che governa il controllo su atti discrezionali, il giudice amministrativo ha presumibilmente ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'irragionevolezza, l'illegittimità procedimentale o la violazione dei principi fondamentali della valutazione, limitandosi al contrario a contestare genericamente l'esito della valutazione medesima senza specifiche evidenze di errore metodologico o sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso presentato dal dipendente, confermando così la legittimità del rapporto informativo 2017 con giudizio di "Buono" e punteggio 31. Le spese della lite sono compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali senza condanna all'altra parte al pagamento. Inoltre, la sentenza ordina alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento dei dati personali del ricorrente, includendo le sue generalità e qualsiasi altro elemento idoneo a identificarlo, al fine di garantire la protezione della riservatezza e della dignità della persona nel rispetto del Codice della Privacy e della normativa europea sulla protezione dei dati.
Massima
La valutazione del personale della pubblica amministrazione, pur rientrando nell'ambito della discrezionalità amministrativa, è sindacabile in sede amministrativa per violazioni procedimentali, irragionevolezza manifesta o difetto di motivazione, ma non per il mero dissenso del dipendente sul risultato del giudizio assegnato, ove questo sia stato formato secondo i criteri legittimi e le procedure stabilite dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Donatella Testini, Consigliere per l'annullamento del rapporto informativo per l’anno 2017 con il quale è stato attribuito il giudizio di “Buono” con punteggio di 31, nonché di ogni altro atto presupposto. sul ricorso numero di registro generale 486 del 2019 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Virzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Foro Buonaparte n.70; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione con successiva memoria di parte ricorrente; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 18 ottobre 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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