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Sentenza n. 202302087/2023

Sentenza n. 202302087/2023

PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - CONGEDO DAL SERVIZIO - MOBBING - RISARCIMENTO DANNI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302087/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un carabiniere presenta ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento di gravi danni alla salute derivanti da attività mobbizzante perpetrata dall'Arma dei Carabinieri nei suoi confronti. La controversia nasce da un atto di congedo che il ricorrente considera illegittimamente motivato e imputabile a conseguenze di pressioni e comportamenti ostili subiti durante il servizio. Il ricorrente sostiene di aver subito una perdita permanente della capacità lavorativa e chiede il risarcimento integrale del danno biologico, fisico e non patrimoniale quantificato in 500.000 euro, nonché il mutamento della causale del congedo da inidoneità a anzianità e il recupero delle mensilità non percepite. Il ricorso, depositato nel 2018, è stato sottoposto a decisione dal TAR il 13 giugno 2023 dopo cinque anni di controversia giudiziale. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pur convenuto nella causa, non si è costituito in giudizio, lasciando la difesa al Ministero della Difesa attraverso l'Avvocatura dello Stato.

Il quadro normativo

La materia della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danno biologico e morale trova fondamento negli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile, oltre che nei principi generali della responsabilità della Pubblica Amministrazione secondo la legge numero 241 del 1990 e successive modificazioni. La tutela della dignità e della salute del lavoratore pubblico è garantita dalle norme costituzionali e da una vasta normativa speciale concernente le Forze di Polizia, inclusa l'Arma dei Carabinieri, che disciplina la procedura di congedo e la motivazione formale degli atti. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quale conseguenza del pregiudizio alla salute e all'integrità psicofisica, è riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. La competenza del TAR sulla legittimità degli atti amministrativi, inclusi quelli di congedo, è sancita dal decreto legislativo numero 104 del 1992 nel rispetto della separazione tra sindacato di legittimità e valutazione del merito.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia risiede nella necessità di provare il nesso causale diretto tra la presunta attività mobbizzante dell'Arma e il danno alla salute del ricorrente, questione complessa sotto il profilo probatorio e fattuale. Il ricorrente sostiene che il danno biologico e l'invalidità lavorativa da lui subiti sono conseguenza diretta di comportamenti molesti e pressioni psicologiche generate dall'organizzazione militare, mentre la resistente nega sia l'esistenza di tali comportamenti che il nesso di causalità con il danno allegato. Un ulteriore profilo controverso riguarda la corretta motivazione e la legittimità formale dell'atto di congedo, con il ricorrente che contesta la qualificazione come "inidoneità" quando secondo lui avrebbe dovuto essere disposto per "anzianità". La quantificazione stessa del danno biologico e morale nella misura rivendicata rappresenta elemento di conflitto tra le parti, poiché il ricorrente fornisce una valutazione forfettaria senza adeguati supporti documentali medici specializzati.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse idonea a provare con la necessaria certezza l'attività mobbizzante dell'Arma e, soprattutto, il nesso causale tra comportamenti illeciti e il danno biologico denunciato. Il Tribunale ha valutato criticamente le prove addotte dal ricorrente, ritenendo insufficiente la sola allegazione di sofferenza psicologica senza documentazione medica rigorosa e certificazioni specialistiche capaci di dimostrare il legame diretto con condotte specifiche dell'amministrazione militare. Per quanto attiene alla legittimità dell'atto di congedo, il TAR ha considerato che detto provvedimento, sebbene formalmente dissenso dal ricorrente, risulta regolarmente adottato secondo le procedure previste per il personale delle Forze di Polizia, senza elementi di palese violazione normativa. Il collegio giudicante ha altresì ritenuto infondata la richiesta di mutamento del titolo pensionistico poiché tale materia esula dalle competenze del giudice amministrativo quando il provvedimento originario sia stato legittimamente adottato. Benché il principio della tutela della dignità e della salute sia fondamentale, il giudice ha privilegiato il rigore probatorio rispetto alle mere asserzioni del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, accogliendo consequenzialmente la difesa del Ministero della Difesa. La sentenza non accerta né il danno biologico nella misura rivendicata di 400.000 euro, né il danno non patrimoniale di 100.000 euro, ne consegue che il ricorrente non ha diritto alla condanna del Ministero della Difesa al versamento dei 500.000 euro complessivamente richiesti. Inoltre il TAR non accoglie la richiesta di accertamento della illegittimità dell'atto di congedo e del conseguente diritto al ristoro economico per le mensilità non percepite, né il mutamento del titolo pensionistico. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, per cui ciascuna sopporta i propri costi processuali. La sentenza è definitiva per quanto attiene al giudizio di primo grado amministrativo e ormai esecutiva.

Massima

La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danno biologico derivante da presunto mobbing ai danni di un dipendente pubblico richiede la prova rigorosa e documentale del nesso causale diretto tra il comportamento illecito specifico e il danno alla salute accertato, non risultando sufficiente la mera allegazione di condotte moleste genericamente riferite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
per l'accertamento
- del grave danno alla salute permanente ed irreversibile, ascrivibile all’attività mobbizzante dell’Arma, che ha determinato la perdita della capacità lavorativa in capo al ricorrente e, in particolare, del Servizio Incondizionato Militare, con la conseguente quiescenza;
- del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico e fisico quantificato in euro 400.000,00= nonché del diritto al ricorrente al conseguimento del risarcimento del danno non patrimoniale, dovuto al danno esistenziale e morale, quantificato in euro 100.00,00=, per un totale di euro 500.000,00;
- e, dunque, per la condanna del Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla corresponsione della somma complessiva di euro 500.000,00 in favore del ricorrente;
- in ogni caso e in subordine, per la condanna del Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri alla corresponsione della somma che eventualmente verrà determinata in corso di giudizio o in quella equitativa che il Giudice adito riterrà di determinare;
- nonché, per l’accertamento della illegittimità dell’atto di congedo adottato nei confronti del ricorrente e per il conseguente riconoscimento del dovuto ristoro economico, calcolato per ogni mensilità dovuta dal giorno del congedo ad oggi, con ogni rivalutazione monetaria e, comunque, in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di liquidare, anche in via equitativa;
- nonché, per il mutamento del titolo pensionistico in quello di anzianità del personale delle Forze di Polizia e dell’Arma dei Carabinieri, in ogni caso, ove il Giudice adito non si ritenga competente nella materia, demandando all’Autorità ritenuta competente.
sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Bassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comando Generale Arma Carabinieri, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti, depositata da parte ricorrente il 12 giugno 2023;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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