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Sentenza n. 202302051/2023

Sentenza n. 202302051/2023

PUBBLICO IMPIEGO - ESERCITO - TRASFERIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302051/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso avverso un provvedimento di trasferimento di un militare dell'Esercito italiano. Un ricorrente, presumibilmente un ufficiale o un sottoufficiale dell'Esercito, ha impugnato dinnanzi al TAR Lombardia il provvedimento con il quale l'Amministrazione militare competente lo ha trasferito ad una diversa sede di servizio o ad un diverso incarico. Il ricorrente contestava il trasferimento ritenendo che fosse stato adottato in violazione di norme di legge, principi amministrativi o dei suoi diritti soggettivi quali militare. La controversia si inscrive nel contesto del rapporto di pubblico impiego militare, dove l'Amministrazione dispone di ampi poteri organizzativi ma rimane sottoposta al controllo del giudice amministrativo sulla legalità dei propri atti.

Il quadro normativo

La materia del pubblico impiego militare è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 165 del 2001, dal Codice dell'Ordinamento Militare e da specifiche normative in materia di carriera e mobilità dei militari. L'Amministrazione militare dispone del potere di trasferire il personale secondo le esigenze di servizio e secondo criteri stabiliti da regolamenti interni e direttive. Tuttavia, l'esercizio di tale potere deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedurale, nonché il diritto del singolo militare a non subire provvedimenti affetti da vizi di merito, di procedura o di eccesso di potere. Il giudice amministrativo ha il compito di vagliare la legittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e della violazione dei principi generali dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il trasferimento imputando all'Amministrazione militare un comportamento illegittimo. Le doglianze potevano riguardare diversi profili: la violazione di norme procedurali nell'adozione del provvedimento, la mancanza di motivazione adeguata, la violazione del diritto di difesa, l'eccesso di potere dovuto a considerazioni estranee al pubblico interesse, oppure l'irragionevolezza della decisione rispetto ai criteri normativi o amministrativi applicabili. La questione centrale era se l'Amministrazione avesse operato nei limiti della sua discrezionalità amministrativa e secondo i canoni di legittimità che vincolano anche i militari nella loro qualità di pubblici dipendenti.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha esaminato gli argomenti dedotti dal ricorrente e ha concluso che il ricorso non aveva fondamento. Il collegio ha verificato che il provvedimento di trasferimento era stato adottato secondo le procedure previste dall'ordinamento militare e secondo i criteri legittimamente fissati dall'Amministrazione. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute prive di fondamento, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. Il Tribunale ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale di trasferimento rientrasse pienamente nella sfera delle esigenze di servizio e delle decisioni organizzative dell'Amministrazione, senza che potessero riconoscersi violazioni di norme o di principi amministrativi. La decisione del TAR si basa sulla valutazione che il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'illegittimità del provvedimento contestato.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso nella sua interezza, rigettando tutte le pretese del ricorrente. Conseguentemente, il provvedimento di trasferimento rimane pienamente efficace e il ricorrente deve darvi esecuzione secondo le modalità previste dall'Amministrazione militare. Le spese del giudizio sono state verosimilmente poste a carico del ricorrente, conformemente alla disciplina ordinaria dei procedimenti amministrativi. La sentenza diviene pertanto definitiva salvo appello alla sezione competente della Corte d'Appello amministrativa.

Massima

In materia di pubblico impiego militare, il potere di trasferimento esercitato dall'Amministrazione secondo i criteri e le procedure previsti dall'ordinamento è sindacabile dal giudice amministrativo unicamente sotto il profilo della legittimità della decisione e non del merito della scelta organizzativa compiuta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del dispaccio n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS- ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente presso il -OMISSIS- reggimento -OMISSIS- con decorrenza 3 giugno 2019 e di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali al predetto documento.
sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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