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Sentenza n. 202302050/2023

Sentenza n. 202302050/2023

PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA PENITENZIARIA - PROMOZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302050/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
per l'annullamento
- della comunicazione datata -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, dell’annullamento e/o revoca in autotutela della promozione ad agente scelto in precedenza disposta in favore del ricorrente;
- del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, del 18 gennaio 2018, di annullamento in autotutela della promozione alla qualifica di agente scelto del ricorrente;
- del P.D.G 18 gennaio 2018, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 26 gennaio 2018.
sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Soattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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