PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA PENITENZIARIA - RIMBORSO SPESE LEGALI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301857/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona privata ha promosso ricorso amministrativo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando un provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia con il quale era stata rigettata una richiesta di rimborso delle spese legali sostenute. La controversia era relativa a una precedente vicenda in cui l'interessato aveva dovuto affrontare spese legali presumibilmente derivanti da procedimenti giudiziali o procedimenti amministrativi e riteneva di avere diritto al rimborso da parte dello Stato. Il Ministero della Giustizia, in qualità di amministrazione competente in materia, aveva emanato un provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso senza accogliere le istanze dell'interessato. Il ricorrente ha contestato tale provvedimento chiedendo al giudice amministrativo sia la dichiarazione di nullità che, in via subordinata, l'annullamento per illegittimità.
Il quadro normativo
La materia dei rimborsi delle spese legali sostenute dalle parti in procedimenti giudiziali e amministrativi è disciplinata da una pluralità di fonti normative che includono la normativa sulla responsabilità civile dello Stato, il codice di procedura civile riguardo alla condanna alle spese, nonché specifiche disposizioni relative alla possibilità per i privati cittadini di ottenere rimborsi da amministrazioni pubbliche in determinate circostanze. Il diritto al rimborso è condizionato al verificarsi di presupposti normativi specifici che variano a seconda del tipo di procedimento da cui derivano le spese e della natura della controversia. Nel contesto dei procedimenti amministrativi ricorre l'applicazione della normativa sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti amministrativi, come pure le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo e sui diritti procedurali dei cittadini.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso fosse stato emanato in violazione di norme procedurali tali da comportarne la nullità oppure se fossero difettati i presupposti sostanziali e procedurali per il riconoscimento del diritto al rimborso invocato. In particolare era necessario verificare se l'amministrazione avesse correttamente valutato la domanda secondo la normativa vigente e se sussistessero effettivamente i requisiti richiesti dalla legge per accedere al rimborso delle spese legali. La complessità della questione risiedeva nella necessità di interpretare correttamente il perimetro del diritto al rimborso e nel verificare se l'amministrazione avesse esercitato correttamente i propri poteri discrezionali nell'ambito della valutazione della richiesta.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha analizzato la ricorso secondo la distinzione tra i profili di nullità e i profili di illegittimità nel merito. Per quanto concerne i profili di nullità, il giudice ha ritenuto che taluni motivi fossero inammissibili, probabilmente per violazione di regole procedurali di ricevibilità del ricorso stesso o per mancanza dei presupposti per sollevare determinate questioni dinanzi al giudice amministrativo. Per quanto riguarda il profilo dell'annullamento nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso infondato, valutando che il Ministero della Giustizia avesse correttamente rigettato la richiesta poiché non sussistevano i presupposti normativi necessari per il riconoscimento del rimborso richiesto. Il giudice ha quindi confermato la correttezza della decisione amministrativa pur nel rispetto dei principi di legalità e buona amministrazione, escludendo che il provvedimento fosse affetto da vizi tali da determinarne l'annullamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile, respingendo così le pretese dell'interessato. Il provvedimento del Ministero della Giustizia che aveva rigettato la richiesta di rimborso è stato confermato in toto e rimane efficace e operante. Non è stato riconosciuto alcun diritto al rimborso delle spese legali sostenute e l'amministrazione non è stata condannata al versamento di somme a favore del ricorrente. La sentenza è stata disposta in forma esecutiva e il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela della privacy, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La richiesta di rimborso delle spese legali non dà luogo a diritto allorché non ricorrano i presupposti normativi e procedurali stabiliti dalla legge, e il provvedimento di rigetto dell'amministrazione competente rimane legittimo e legalmente motivato qualora fondato sulla corretta applicazione della normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere Nullità e in subordine annullamento provvedimento di rigetto richiesta di rimborso spese legali sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Soattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato, in parte inammissibile. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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