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Sentenza n. 202301813/2023

Sentenza n. 202301813/2023

PUBBLICO IMPIEGO - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - RICHIAMO VERBALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301813/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il presente ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia da una persona ricorrente nei confronti del Ministero dell'Interno, impugnando il Provvedimento numero 10582/RIS emanato in data 29 marzo 2018. Il ricorso è stato registrato il 13 giugno 2023, con un lasso temporale considerevole tra l'adozione del provvedimento e la pronuncia della sentenza, evidenziando una vicenda amministrativa complessa che ha richiesto anni di gestione processuale. Il Ministero dell'Interno, quale autorità amministrativa convenuta, si è costituito in giudizio tramite rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, contestando le censure mosse dal ricorrente. La natura del provvedimento impugnato rimane non pienamente chiarificata nel testo disponibile, sebbene riguardasse materie di competenza ministeriale che potevano incidere sui diritti del ricorrente. Il procedimento è stato seguito con attenzione dall'organo giurisdizionale, che ha ritenuto necessario non solo decidere nel merito ma anche disporre misure a tutela della privacy della parte ricorrente, oscurando le generalità dalla sentenza.

Il quadro normativo

La controversia si colloca all'interno del sistema del diritto amministrativo italiano e della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, organo competente per giudicare dei ricorsi contro atti amministrativi illegittimi. Il procedimento amministrativo-giurisdizionale è regolato dal codice del processo amministrativo e dai principi generali del diritto amministrativo, i quali prevedono specifiche condizioni di ammissibilità e ricevibilità dei ricorsi. La sentenza richiama inoltre l'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, relativo alla protezione dei dati personali, nonché gli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, che stabiliscono principi fondamentali per il trattamento dei dati e il diritto alla riservatezza. Tali normative proteggono la dignità e i diritti fondamentali delle persone coinvolte in procedimenti giurisdizionali, imponendo l'oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela della privacy. Il diritto amministrativo italiano, nel suo insieme, garantisce il diritto di azione dinanzi ai giudici amministrativi, ma subordina tale diritto al rispetto di rigide condizioni procedurali di ammissibilità.

La questione giuridica

La pronuncia di improcedibilità del ricorso pone in evidenza una questione di natura processuale piuttosto che sostanziale, riguardante l'assenza di uno o più presupposti necessari per consentire al giudice amministrativo di decidere la controversia nel merito. Un ricorso dichiarato improcedibile non giunge a una valutazione della fondatezza o infondatezza delle doglianze, bensì accerta che il procedimento giurisdizionale non poteva proseguire verso una decisione sul merito per vizio formale o di legittimazione. Le possibili cause di improcedibilità potrebbero riguardare la mancanza di tempestività del ricorso, difetti nella costituzione processuale, perdita della rilevanza della causa, estinzione del rapporto giuridico dedotto o altre patologie procedurali. Tale questione è frequente nella pratica della giurisdizione amministrativa e riveste importanza fondamentale, giacché incide sulla tutela effettiva del diritto di azione e sulla corretta gestione del processo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nelle camere di consiglio del 13 giugno 2023 e del 13 luglio 2023, ha concluso che i presupposti processuali necessari per la prosecuzione e la decisione del ricorso nel merito non sussistevano, decretando l'improcedibilità della causa. Il collegio giudicante, composto da Marco Bignami nel ruolo di estensore e relatore, Concetta Plantamura e Fabrizio Fornataro come consiglieri, ha valutato gli atti prodotti dalle parti e la documentazione processuale acquisita nel corso del giudizio. Sebbene la motivazione analitica non sia disponibile nel testo pervenuto, la decisione riflette una valutazione puntuale dei vizi procedurali che hanno precluso la cognizione nel merito. La successione temporale della pronuncia, dal giugno al luglio 2023, suggerisce che il collegio ha ritenuto necessario un supplemento di considerazioni prima di giungere alla definitiva determinazione, evidenziando la complessità della questione processuale affrontata.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, precluso quindi ogni esame delle questioni di diritto sostanziale che il ricorrente intendeva sottoporre al sindacato giurisdizionale. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascun contendente sopporterà le proprie spese legali senza diritto a restituzione da parte dell'avversario, soluzione che riflette una valutazione equilibrata della condotta processuale di entrambi i soggetti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, conformemente alle disposizioni di legge. Inoltre, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a protezione dei diritti della personalità e della riservatezza della parte interessata, prevenendo così la diffusione pubblica dei dati identificativi per motivi di dignità e tutela della privacy.

Massima

L'improcedibilità di un ricorso amministrativo per vizio di presupposti processuali preclude l'esercizio della giurisdizione nel merito, pur non interferendo con l'obbligo di pronunciarsi sulla questione processuale nel rispetto dei principi di corretta amministrazione della giustizia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Concetta Plantamura,	Consigliere
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
per l'annullamento
PROVVEDIMENTO N. 10582/RIS del 29/03/18
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 13 giugno 2023, 13 luglio 2023,  con l'intervento dei magistrati:

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