PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - RAPPORTO INFORMATIVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300166/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ufficiale o sottoufficiale dell'Esercito italiano ha impugnato il rapporto informativo relativo alla propria condotta e prestazione lavorativa redatto dall'Amministrazione della difesa, in particolare dal Reggimento di appartenenza, per il periodo compreso tra il 12 maggio 2014 e il 5 ottobre 2014, provvedimento notificato il 17 marzo 2015. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale rapporto informativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento insieme a ogni atto presupposto, connesso e conseguente, sostenendo probabilmente l'illegittimità della procedura di elaborazione del rapporto, vizi nella valutazione del personale o difetti di istruttoria amministrativa. La controversia si inserisce nella sfera dei rapporti tra personale militare in servizio attivo e l'Amministrazione della difesa in relazione agli strumenti di valutazione e controllo utilizzati nei confronti dei militari.
Il quadro normativo
La materia della valutazione del personale militare è disciplinata da normative specifiche del diritto militare amministrativo, che prevedono procedure e criteri per la redazione di rapporti informativi e relazioni di valutazione. Tali rapporti costituiscono elementi essenziali per la progressione di carriera, i provvedimenti disciplinari e le decisioni relative alla permanenza in servizio del personale. L'Amministrazione della difesa deve operare rispettando i principi della legalità, della trasparenza, della motivazione e della corretta procedura amministrativa, nonché il diritto di difesa del militare interessato. La sintesi richiede il rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e dei principi costituzionali di corretta gestione della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il ricorrente ha sottoposto al giudice amministrativo la questione della legittimità del rapporto informativo elaborato circa le sue attività durante il periodo maggio-ottobre 2014, impugnando il provvedimento secondo modalità e tempi previsti dall'ordinamento processuale amministrativo. La questione ruotava presumibilmente intorno alla corretta osservanza dei procedimenti di valutazione del personale militare, all'eventuale sussistenza di vizi procedurali, all'adeguata motivazione del rapporto informativo o alla sua conformità ai criteri stabiliti dalle istruzioni amministrative. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'Amministrazione della difesa nel valutare il proprio personale e il diritto del militare a una valutazione corretta e basata su presupposti effettivi e verificabili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato nel dettaglio gli atti della causa, il ricorso e gli allegati prodotti dalle parti, nonché l'atto di costituzione in giudizio presentato dal Ministero della Difesa in risposta. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo fornito, il colleggio giudicante ha manifestamente ritenuto che l'Amministrazione della difesa avesse agito legittimamente nel redarre il rapporto informativo, trovando fondato il comportamento dell'ente amministrativo e non riscontrando vizi procedurali rilevanti o violazioni dei principi del giusto procedimento. Il giudice ha presumibilmente valutato come corretta la procedura seguita e come adeguatamente documentate le valutazioni contenute nel rapporto, respingendo le deduzioni e i rilievi critici prospettati dal ricorrente sulla base dell'applicazione della normativa vigente in materia di valutazione del personale militare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, rigettando dunque la domanda di annullamento del rapporto informativo e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente. La sentenza ordina il compenso delle spese di giudizio tra le parti, stabilendo che ciascuna sostenga le proprie spese processuali. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificare la persona interessata al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte nel procedimento, operando una massiccia redazione del documento secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'Amministrazione della difesa agisce legittimamente nel redarre rapporti informativi sui propri militari secondo le procedure e i criteri previsti dalla normativa vigente, e tali rapporti possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo solo quando siano affetti da vizi procedurali sostanziali o carenze di motivazione che ne compromettano la fondatezza e la conformità al diritto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento - del rapporto informativo redatto dall’Amministrazione della difesa – Reggimento “-OMISSIS-” - per il periodo intercorrente dal 12.5.2014 al 5.10.2014 e notificato il 17.3.2015; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Alessandro Dal Molin in Milano, piazza Armando Diaz, 7; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →