AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301640/2023

Sentenza n. 202301640/2023

PUBBLICO IMPIEGO - DIPENDENTE COMUNALE - SGOMBERO APPARTAMENTO IN CONCESSIONE D'USO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301640/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2018 impugnando un'ordinanza di sgombero emanata dal Comune di Trezzano Sul Naviglio in data 17 settembre 2018. La controversia riguardava un provvedimento di natura amministrativa relativo all'allontanamento del ricorrente da un immobile, questione che tocca diritti fondamentali legati al diritto di abitazione e al domicilio. Il ricorso è stato depositato entro i termini previsti dalla legge sul processo amministrativo ed è stato sottoposto al collegio giudicante della Sezione Terza del TAR lombardo, che ha esaminato il fascicolo nel corso degli anni successivi fino alla sua definizione in camera di consiglio nel giugno 2023. La materia dello sgombero amministrativo rappresenta uno degli ambiti più delicati del diritto amministrativo, poiché incide direttamente sulla sfera personale e patrimoniale del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia degli sgomberi amministrativi e dei ricorsi contro ordinanze comunali è disciplinata dal codice del processo amministrativo, in particolare dal decreto legislativo numero 104 del 2010, che regola la ricorribilità dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. Gli sgomberi ordinati dai comuni si radicano generalmente nella normativa urbanistica, edilizia, o nell'esercizio del potere di polizia amministrativa in materia di occupazioni illegittime di immobili pubblici o privati. Il ricorso al TAR è lo strumento giurisdizionale principale per contestare la legittimità di tali provvedimenti, con la possibilità di ottenere l'annullamento qualora il provvedimento sia viziato da illegittimità sostanziale o procedimentale. La tutela cautelare può essere richiesta per sospendere l'esecuzione dello sgombero durante i tempi del giudizio.

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sgombero sostenendo, presumibilmente, che il provvedimento fosse illegittimo sotto uno o più profili: assenza di presupposti per lo sgombero, violazione della procedura amministrativa, carenza di motivazione, lesione di diritti costituzionali, o comunque contrasto con la disciplina normativa applicabile. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il diritto all'abitazione e il potere amministrativo del comune di ordirare sgomberi, nonché la corretta applicazione delle norme in materia di processo amministrativo. La rilevanza della questione era amplificata dal fatto che gli sgomberi amministrativi incidono pesantemente sulla sfera dei diritti fondamentali della persona.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal presidente Marco Bignami come estensore, dalla consigliera Anna Corrado e dal consigliere Roberto Lombardi, ha acquisito tutti gli atti della causa e ha proceduto all'esame del ricorso nell'udienza pubblica del 27 giugno 2023. Nel corso del giudizio, sono probabilmente intervenuti fatti sopravvenuti che hanno inciso sulla pendenza della causa: potrebbe trattarsi dell'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di sgombero, dell'estinzione del rapporto sotteso al ricorso, di accordi raggiunti tra le parti, o della cessazione della materia della controversia per effetto di circostanze oggettive. Il tribunale, valutate queste circostanze, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di estinzione del ricorso, ritenendo che la causa avesse perso il suo oggetto o che fosse impossibile una pronuncia nel merito per il venir meno dei presupposti processuali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha dichiarato estinto, escludendo così una pronuncia nel merito sulla legittimità dell'ordinanza di sgombero. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie e non esiste condannazione di una parte al pagamento delle spese dell'altra, segnale che la decisione di estinzione non è stata raggiunta all'esito di una chiara soccombenza. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente agli atti, a protezione della riservatezza e della dignità della persona in conformità alle normative sulla privacy e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

L'estinzione di un ricorso amministrativo avverso un'ordinanza di sgombero consegue alla sopravvenuta cessazione della materia della controversia o all'intervenuta impossibilità di una pronuncia nel merito per venir meno dei presupposti di ricorribilità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
dell'ordinanza di sgombero del 17 settembre 2018.
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Ancona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trezzano Sul Naviglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →