PUBBLICO IMPIEGO - GUARDIA DI FINANZA - TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301573/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente pubblico alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato oggetto di un provvedimento di trasferimento d'autorità disposto per esigenze di servizio. Il ricorrente ha impugnato tale trasferimento attraverso il ricorso gerarchico, strumento ordinario di contestazione dei provvedimenti amministrativi nel pubblico impiego. Il ricorso gerarchico è stato respinto mediante apposita determinazione. A fronte di tale rigetto, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, proponendo ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto e, indirettamente, la caducazione del trasferimento. Nel corso del procedimento il ricorrente è stato collocato in congedo per infermità, condizione che ha determinato successivamente una carenza di interesse rispetto al proseguimento della causa. In data 14 giugno 2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel complesso sistema di tutela del dipendente pubblico in materia di trasferimenti e di provvedimenti che incidono sulla posizione del funzionario. La normativa sul pubblico impiego prevede che i trasferimenti d'autorità per esigenze di servizio costituiscono esercizio del potere gestionale dell'amministrazione, pur soggetto a controlli di ragionevolezza e proporzionalità. I ricorsi gerarchici rappresentano una forma di tutela amministrativa precedente alla tutela giurisdizionale e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo. La collocazione in congedo per infermità comporta una modifica rilevante della posizione giuridica ed economica del lavoratore pubblico e incide sulla configurazione dell'interesse azionabile in giudizio.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se il trasferimento d'autorità disposto dal Ministero fosse stato esercitato in conformità ai vincoli normativi e ai principi di ragionevolezza, buona amministrazione e proporzionalità. Il ricorrente contestava non solo il trasferimento in sé, ma anche il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, dedotto come illegittimo nella motivazione e nelle risultanze istruttorie. La questione acquistava complessità considerando gli effetti durevoli del trasferimento sulla carriera e sulla sfera personale del ricorrente. Tuttavia, la sopravvenuta collocazione in congedo per infermità ha significativamente alterato la valenza pratica della controversia, rendendo parzialmente frustratorio l'accoglimento del ricorso dal punto di vista del ricorrente medesimo.
La motivazione del giudice
Sebbene il documento non esponga analiticamente la motivazione della decisione, è evidente che il collegio giudicante ha valutato attentamente la questione della carenza di interesse sopravvenuta, segnalata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel corso del procedimento. Il trasferimento del ricorrente in congedo per infermità rappresentava una circostanza significativa in quanto modificava radicalmente lo stato di fatto su cui si fondava la pretesa risarcitoria e l'interesse al ripristino della situazione precedente. La rinunzia al ricorso depositata volontariamente dal ricorrente stesso in data 14 giugno 2023 costituiva elemento determinante nel percorso decisionale del giudice amministrativo. Il tribunale ha ritenuto di dichiarare l'estinzione del giudizio sulla base degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo, che disciplinano appunto l'effetto estintivo della rinunzia e della mancanza di interesse.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'estinzione del giudizio, pronunciandosi definitivamente sul ricorso come proposto. La decisione estintiva implica che la controversia cessa di essere devoluta al giudizio amministrativo senza che il tribunale si pronunci nel merito sulla legittimità del trasferimento e del precedente rigetto gerarchico. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, conformemente alla regola ordinaria in materia di estinzione del giudizio per fatto sopravvenuto. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente, a tutela della dignità personale secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
La rinunzia a un ricorso amministrativo da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio secondo le norme del codice del processo amministrativo, con effetto di cessazione della devoluzione della causa al giudice amministrativo indipendentemente dal merito della questione dedotta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento prot. n.-OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico avverso la precedente determinazione n.-OMISSIS-di trasferimento del ricorrente d’autorità per esigenze di servizio. sul ricorso numero di registro generale 474 del 2018 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Arianna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Boccaccio n.15; Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.337 del 2018 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in cui si è tra l’altro rilevata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in capo a parte ricorrente in quanto collocata in congedo per infermità; Vista la rinunzia depositata da parte ricorrente il 14 giugno 2023; Visti gli artt. 35, co.2 lett.c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 giugno 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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