PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA - RIGETTO ISTANZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301507/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Vittoriano Della Corte ha presentato un ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Ministero dell'Interno, impugnando un provvedimento relativo a una istanza di assegnazione temporanea secondo quanto previsto dall'articolo 42 bis del Decreto Legislativo numero 151 del 2001. Il ricorrente aveva proposto il ricorso il quale è stato iscritto al numero 2088 del 2018 presso il registro generale della sezione terza del TAR. Durante lo svolgimento della controversia, il ricorrente ha continuato a sostenere le proprie ragioni sino all'udienza pubblica del 13 giugno 2023, nella quale il collegio giudicante ha avuto occasione di esaminare i motivi del ricorso e ascoltare le argomentazioni delle parti per il tramite dei rispettivi difensori. Nel corso di tale udienza, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire nella controversia, fatto che ha inciso in modo decisivo sull'esito della vicenda.
Il quadro normativo
L'articolo 42 bis del Decreto Legislativo numero 151 del 2001 costituisce una delle norme fondamentali della disciplina dei diritti dei genitori lavoratori nel sistema giuslavoristico italiano, regolando specifiche fattispecie relative a congedi parentali, assenze dal lavoro e temporanee assegnazioni di personale per esigenze connesse alla cura dei figli. Tale decreto legislativo è stato emanato sulla base della delega parlamentare contenuta nella legge numero 53 del 2000 e rappresenta uno strumento di tutela del nucleo familiare nel contesto del rapporto di lavoro. Le disposizioni in questione risultano applicabili sia al personale privato che a quello pubblico, sebbene con modalità e specificità diverse a seconda della natura dell'impiego. Nel presente caso, risultando coinvolto il Ministero dell'Interno quale convenuto, la controversia attiene con probabilità alla sfera della pubblica amministrazione e ai diritti riconosciuti ai dipendenti pubblici.
La questione giuridica
La questione di fondo sottesa al ricorso riguardava la legittimità e la correttezza del provvedimento del Ministero dell'Interno concernente l'istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente sulla base della normativa di cui all'articolo 42 bis del decreto legislativo citato. Il ricorrente presumibilmente contestava il rifiuto, il rigetto o l'inadeguatezza della risposta amministrativa alla propria richiesta di assegnazione temporanea, asserendo una violazione dei propri diritti genitoriali o comunque dei diritti sociali tutelati dall'ordinamento giuridico. Tuttavia, la vera questione giuridica rilevante per la decisione non si è mai risolta nel merito della controversia, poiché è emerso durante l'udienza che il ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione della lite, circostanza che ha reso superflua l'analisi del diritto sostanziale posto in controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dai magistrati Marco Bignami, Concetta Plantamura e Fabrizio Fornataro, ha valutato il comportamento processuale del ricorrente nel corso della pubblica udienza del 13 giugno 2023. Constatato che il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al proseguimento della causa, il Tribunale ha ritenuto di dover applicare la disciplina della improcedibilità del ricorso, secondo le regole del processo amministrativo che prevedono l'estinzione della controversia quando il ricorrente manifesti, anche nel corso della lite, l'assenza di un interesse attuale e concreto a vedere pronunciato il provvedimento impugnato. L'interesse della parte è elemento essenziale affinché il giudice amministrativo possa pronunciarsi su una controversia, e il suo venir meno determina l'improcedibilità senza che il collegio debba penetrare nel merito delle questioni sostanziali dedotte. In questo caso specifico, il collegio ha ritenuto opportuno compensare le spese di lite, presumibilmente in considerazione delle circostanze particolari della causa e dell'assenza di responsabilità univocamente imputabile a una sola parte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale nella sezione terza, ha dichiarato il ricorso proposto da Vittoriano Della Corte improcedibile, decretandone quindi l'estinzione senza pronuncia nel merito. Coerentemente con tale declaratoria, il collegio ha compensato le spese della lite tra le parti, il che significa che ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese di rappresentanza legale senza alcun trasferimento di responsabilità verso l'altra parte. La sentenza è stata resa esecutiva mediante ordine specifico del tribunale all'autorità amministrativa, secondo le disposizioni di rito. La data della decisione risulta il 13 giugno 2023, emanata nella camera di consiglio, con effetti definitivi in ordine alla sussistenza della improcedibilità.
Massima
L'assenza di interesse attuale del ricorrente al proseguimento della lite, dichiarata durante il procedimento, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal merito della controversia, fondandosi tale principio sulla natura dell'interesse quale elemento essenziale della giurisdizione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Concetta Plantamura, Consigliere Fabrizio Fornataro, Consigliere per l'annullamento Istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2018, proposto da Vittoriano Della Corte, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Sparti, Vincenzo Sparti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso; che quest’ultimo va perciò dichiarato improcedibile; che le spese, nel peculiare caso di specie, sono compensate P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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