PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301327/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare ha proposto ricorso al TAR Lombardia, numero 2686 del 2017, contestando il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio per il proprio passaggio in ruolo presso il Ministero della Difesa. Successivamente il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, rivolgendosi contro due Decreti Dirigenziali del Ministero della Difesa risalenti al dicembre 2018, emessi dalla Direzione Generale per il Personale Militare e riguardanti una procedura di promozione al grado di Tenente Colonnello dell'anno 2018, ritenendo di essere stato ingiustamente escluso o non correttamente valutato. Il ricorrente, rappresentato dall'Avvocatura privata, contestava tanto la decisione di non attribuirgli l'anzianità di servizio, quale questione principale, quanto le successive decisioni sulla promozione, quali questioni accessorie derivate da quella carenza iniziale. Il Ministero della Difesa, insieme all'Arma dei Carabinieri inizialmente convenuta, rappresentavano la posizione dell'amministrazione militare su una materia delicata concernente il trattamento economico e il percorso professionale di un appartenente alle Forze Armate.
Il quadro normativo
La materia del pubblico impiego militare e della gestione del personale delle Forze Armate è disciplinata da molteplici fonti normative, tra cui il decreto legislativo numero 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni specifiche sulle carriere militari, i regolamenti organizzativi del Ministero della Difesa e gli atti amministrativi di natura dirigenziale che determinano le modalità operative di selezione e promozione. L'anzianità di servizio riveste particolare rilevanza nel diritto amministrativo del pubblico impiego, poiché da essa conseguono diritti economici significativi, possibilità di avanzamento e qualificazione professionale, ed essa rappresenta uno dei criteri fondamentali attraverso cui l'amministrazione struttura le proprie decisioni di carriera. In questo contesto, il TAR è chiamato a verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dall'amministrazione militare, controllando sia il rispetto dei procedimenti formali sia il merito sostanziale delle decisioni sulla base dei principi generali del diritto amministrativo, quali la legalità, la proporzionalità e il divieto di eccesso di potere.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava fondamentalmente l'illegittimità della decisione amministrativa di non riconoscergli l'anzianità di servizio per il passaggio in ruolo, con i conseguenti effetti sulla successiva procedura di promozione. La questione giuridica centrale riguardava la corretta interpretazione e applicazione delle norme in materia di anzianità e il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento di tale beneficio secondo i criteri legalmente previsti. Inoltre, il ricorrente sollevava questioni di procedura amministrativa concernenti la corretta esecuzione dei decreti di promozione e la verifica della sua posizione nella graduatoria rispetto ad altri militari. Sottesa a tutta la controversia vi era la questione della tutela dei diritti acquisiti di un appartenente alle Forze Armate nel momento del passaggio tra diverse posizioni giuridiche.
La motivazione del giudice
Il TAR, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023, ha valutato la ricorribilità della controversia e ha ritenuto che sussistessero elementi tali da determinare l'improcedibilità del ricorso. Sebbene la sentenza non esponga nel testo riprodotto una motivazione articolata e dettagliata, l'improcedibilità può essere collegata a profili procedurali e formali, quali la carenza di interesse attuale del ricorrente, la perdita di attualità della controversia rispetto alla materia domandata, ovvero questioni di legittimazione processuale legate alla complessità della struttura amministrativa militare. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile rappresenta una conclusione della causa non nel merito della questione sostanziale, bensì su profili preliminari che precludono l'esame del merito stesso. Tale pronuncia, pur non escludendo che il ricorrente potesse avere ragione nella propria contestazione, afferma che la sede del TAR non era il luogo processualmente corretto o temporalmente appropriato per dirimere la controversia nelle sue specifiche circostanze.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile nella sua totalità, sia relativamente alla domanda principale di annullamento del provvedimento sulla mancata attribuzione dell'anzianità di servizio sia relativamente ai motivi aggiunti concernenti i due Decreti Dirigenziali sulla promozione. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sopporta le proprie, senza condanna ad una soccombenza piena di una parte rispetto all'altra. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente e ha provveduto, a tutela dei diritti della dignità della persona interessata e conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali, a disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di altri dati personali nel testo della sentenza resa pubblica.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità di un ricorso amministrativo in materia di anzianità di servizio e promozione nel pubblico impiego militare estingue la causa senza pronunciamento sul merito quando sussistono difetti procedurali o perdita di attualità della controversia, pur non pregiudicando i diritti sostanziali della parte ricorrente, che rimangono eventualmente azionabili secondo le modalità e le sedi procedurali appropriate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa (non noto) con il quale non è stata riconosciuta al ricorrente l'anzianità di servizio per il passaggio in ruolo; di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto. per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento del Decreto Dirigenziale nr. M_D GMIL REG2018 0694152 del 4 dicembre 2018 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – IV Divisione, avente ad oggetto «Promozione al grado di Tenente Colonnello. Anno 2018»; limitatamente alla parte in cui riguarda la promozione del ricorrente; del Decreto Dirigenziale nr. M_D GMIL REG2018 0692294 del 3 dicembre 2018 (non noto); di ogni atto connesso, conseguente e/o di presupposto. sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Furreddu e Nicola Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Corso Sempione 9; MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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