PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301326/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0461790 datato 17 agosto 2017, emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, notificata il 4 ottobre 2017 con il quale non è stata riconosciuta l'anzianità di servizio per il passaggio in ruolo; di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto. per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento del Decreto Dirigenziale nr. M_D GMIL REG2018 0694152 del 4 dicembre 2018 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – IV Divisione, a firma del Direttore di Divisione, avente ad oggetto «Promozione al grado di Tenente Colonnello. Anno 2018», limitatamente alla parte in cui riguarda la promozione del ricorrente; del Decreto Dirigenziale nr. M_D GMIL REG2018 0692294 del 3 dicembre 2018 (non noto); di ogni atto connesso, conseguente e/o di presupposto. sul ricorso numero di registro generale 2685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Furreddu e Nicola Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Corso Sempione 9; MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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