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Sentenza n. 202301174/2023

Sentenza n. 202301174/2023

PUBBLICO IMPIEGO - DIRIGENTE PSICOLOGO - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301174/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un ricorso presentato da un candidato che aveva partecipato a un concorso pubblico per l'accesso al profilo di dirigente psicologo presso un'amministrazione pubblica in Lombardia. Il ricorrente contestava la mancata nomina sulla base del mancato scorrimento della graduatoria concorsuale o di una scorrimento ritenuto illegittimo rispetto alle regole procedurali e alle disposizioni normative che disciplinano l'avanzamento delle posizioni nella graduatoria. La lite si era sviluppata nel contesto delle procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione, ambito in cui frequenti sono i contenziosi in materia di valutazione dei titoli, di applicazione dei criteri concorsuali e di corretta gestione delle graduatorie. Il ricorso era stato proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione quarta, quale sede competente per le controversie afferenti al pubblico impiego.

Il quadro normativo

Le questioni relative ai concorsi pubblici e alla gestione delle graduatorie concorsuali sono disciplinate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, che contiene la normativa generale sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché da specifiche leggi di settore e dai bandi di concorso, che costituiscono fonte di obbligazioni particolari per le amministrazioni. La legge sulla trasparenza e sull'accesso ai documenti amministrativi incide direttamente sul corretto svolgimento delle procedure concorsuali. I principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e merito nelle procedure pubbliche rappresentano il fondamento giuridico entro cui si muovono le amministrazioni nella gestione del personale.

La questione giuridica

Il punto fondamentale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento con cui l'amministrazione aveva gestito lo scorrimento della graduatoria concorsuale, ovvero se il ricorrente aveva diritto a essere nominato sulla base della propria posizione nella graduatoria medesima. La questione investiva il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nella gestione delle risorse e dei posti disponibili e il diritto del candidato a una corretta applicazione dei criteri e dei parametri fissati nel bando. Era inoltre sottesa la problematica della tempestività e della legittimità della gestione amministrativa della graduatoria nel tempo, considerato che spesso tra la redazione della graduatoria e lo scorrimento intercorrono periodi significativi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha analizzato la controversia in relazione ai fatti sopravvenuti nel corso del procedimento. Prima della pronuncia nel merito, la fattispecie ha subito modificazioni tali da renderla priva di rilevanza pratica o da estinguere in tutto o in parte l'interesse del ricorrente. Questo è accaduto verosimilmente perché l'amministrazione ha provveduto a nominare il ricorrente ovvero ha compiuto altri atti che hanno neutralizzato il vizio denunciato nel ricorso, oppure perché il ricorrente ha perso l'interesse a ricorrere per il venir meno della situazione di fatto che aveva originato la controversia. Il giudice amministrativo, ritenendo che il ricorso fosse divenuto privo di interesse attuale e concreto, ha deciso di dichiare estinto il procedimento invece di pronunciarsi nel merito della questione.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso con conseguente chiusura del procedimento senza pronunciamento sulla fondatezza della pretesa del ricorrente. La dichiarazione di estinzione implica che, pur senza giudicarne il merito, il giudice ha ritenuto che il ricorso abbia perso le caratteristiche necessarie per una pronuncia nel merito, evidenziando che la situazione giuridica e fattuale si era evoluta nel tempo. Le spese di giudizio sono state probabilmente compensate o a carico del ricorrente, a seconda della causa dell'estinzione medesima.

Massima

Quando una controversia relativa allo scorrimento di una graduatoria concorsuale nel pubblico impiego perde attualità per effetto di provvedimenti successivi dell'amministrazione o per il venir meno dell'interesse concreto della parte, il giudice amministrativo dichiara estinto il ricorso senza entrare nel merito della relativa fondatezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Marcello Bolognesi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della delibera n. -OMISSIS- del 7 novembre 2017, conosciuta il 21 dicembre 2017, avente ad oggetto “assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 Dirigente Psicologo, a seguito di utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, in attuazione del Piano di Gestione delle Risorse Umane - anno 2017”, con tutti gli atti preordinati, conseguenti o comunque connessi
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Araneo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Spalla in Milano, via Gaetano Negri n. 4;
Asst Ovest Milanese, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Rossi e Daniela Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mangia, Stefano Quadrio, Francesca Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rocco Mangia in Milano, corso Magenta 45;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asst Ovest Milanese e di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione del 13.4.2023, confermata in udienza, da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
La ricorrente con atto del 13.4.2023 ha comunicato la propria rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.
L’amministrazione resistente e la controinteressata hanno sottoscritto il suddetto atto per adesione alla compensazione delle spese del giudizio.
In udienza le parti hanno confermato quanto sopra, come debitamente verbalizzato.
Il Collegio, pertanto, dà atto della rinuncia al ricorso, con dichiarazione di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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