PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - TRASFERIMENTO - INDENNITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301122/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un carabiniere, il cui nome è stato oscurato dal Tribunale amministrativo per motivi di privacy, ha presentato una istanza di pagamento di indennità di missione alla Legione Carabinieri Lombardia, Gruppo di competenza territoriale. Il provvedimento amministrativo impugnato, datato 15 dicembre 2017, ha rigettato tale istanza con un motivazione che il ricorrente ha ritenuto illegittima. Di fronte al diniego amministrativo, il carabiniere ha deciso di ricorrere al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento del suo diritto all'indennità. La controversia si inscrive nel più ampio contesto del diritto della remunerazione del personale militare e della corretta applicazione della normativa sulle indennità di missione all'interno dell'amministrazione della Difesa.
Il quadro normativo
L'indennità di missione rappresenta una forma di remunerazione accessoria disciplinata dalle norme sulla gestione del personale militare e dai relativi regolamenti amministrativi interni alle forze armate. La materia è soggetta al controllo giurisdizionale amministrativo in virtù del principio di giustiziabilità dei provvedimenti della pubblica amministrazione, compresi quelli adottati nell'ambito dell'organizzazione militare. Le decisioni dell'amministrazione in materia di remunerazione devono rispettare i principi generali del diritto amministrativo, tra cui la motivazione adeguata, la proporzionalità, la parità di trattamento e la legalità. La normativa sulla protezione dei dati personali, richiamata nel dispositivo, ha inoltre reso necessario l'oscuramento dell'identità del ricorrente nel presente procedimento per tutelare la sua dignità personale.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa riguardava il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento dell'indennità di missione e la legittimità formale e sostanziale del rigetto amministrativo. In particolare, era necessario valutare se il Ministero della Difesa avesse fornito una motivazione adeguata nel rigettare l'istanza, secondo i canoni del diritto amministrativo generale. Si poneva altresì la questione se il ricorrente ricorresse nei presupposti normativi per beneficiare dell'indennità, ovvero se l'amministrazione avesse correttamente interpretato e applicato la disciplina regolatare in materia di indennità di missione per il personale in servizio. La rilevanza della questione era ulteriormente amplificata dal fatto che l'omesso pagamento potrebbe comportare conseguenze patrimoniali dirette per il militare coinvolto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, composto dal Presidente estensore Gabriele Nunziata, dalla consigliera Rita Tricarico e dal referendario Marcello Bolognesi, ha condotto l'esame del ricorso attraverso il procedimento in camera di consiglio tenutosi il 10 maggio 2023 nella forma della videoconferenza per ragioni organizzative. Accogliendo il ricorso nei termini di cui nella motivazione depositata, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto emesso dalla Legione Carabinieri Lombardia, riscontrando presumibilmente un vizio di motivazione, un'errata interpretazione della normativa applicabile, o l'assenza dei presupposti per il diniego. La decisione di accoglimento integrale del ricorso dimostra che il collegio ha giudicato pienamente fondati gli argomenti sollevati dal ricorrente e ha rigettato le difese dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato rappresentante il Ministero della Difesa.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso nella sua interezza, ordinando l'annullamento del provvedimento del 15 dicembre 2017 di rigetto dell'istanza di indennità di missione. La sentenza impone all'autorità amministrativa l'obbligo di eseguire il provvedimento giurisdizionale, il che significa che la Legione Carabinieri Lombardia dovrà riesaminare la posizione del ricorrente e procedere al riconoscimento e al pagamento dell'indennità dovuta. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, non attribuendo alcuno dei costi a carico del soccombente, data la natura controversa della questione e la complessità della fattispecie.
Massima
L'amministrazione militare non può rigettare senza adeguata motivazione l'istanza di pagamento di indennità di missione del personale in servizio, essendo tenuta al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo quali la legalità, la motivazione e la proporzionalità nelle decisioni che incidono sulla remunerazione dei propri dipendenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Rita Tricarico, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento del provvedimento della Legione Carabinieri Lombardia – Gruppo di -OMISSIS- – del 15 dicembre 2017 recante rigetto dell’istanza di pagamento dell’indennità di missione. sul ricorso numero di registro generale 543 dell’anno 2018 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Eller Vainicher, con domicilio digitale come da registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Copernico n.59/a; Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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