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Sentenza n. 202301100/2023

Sentenza n. 202301100/2023

PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE - RIGETTO ISTANZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301100/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando un provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, emanato in data 19 maggio 2017 e notificato il 29 maggio 2017. Il provvedimento contestato consiste in un diniego del rimborso delle spese di lite, ossia il rifiuto da parte della amministrazione militare di rimborsare al ricorrente le spese legali sostenute per una controversia precedente. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Marco Eller Vainicher, ha contestato la legittimità di tale diniego lamentando un'errata valutazione delle circostanze fattuali e normative rilevanti ai fini del diritto al rimborso. Dall'assenza di dettagli ulteriori nella motivazione della sentenza, si desume che il caso riguarda l'interpretazione delle condizioni in base alle quali la pubblica amministrazione della Difesa è obbligata a rimborsare le spese processuali sostenute da un privato in una lite verso l'amministrazione stessa.

Il quadro normativo

La questione si colloca nel contesto della responsabilità civile della pubblica amministrazione e delle norme che disciplinano il rimborso delle spese legali e processuali sostenute dal cittadino che abbia intrapreso un'azione giudiziaria contro la pubblica amministrazione. In linea generale, il diritto al rimborso delle spese di lite da parte della PA è subordinato alla sussistenza di determinate condizioni previste dal codice civile e da norme speciali, e richiede una valutazione caso per caso della correttezza del comportamento amministrativo e dell'effettiva configurabilità di un danno ingiusto. Le norme di diritto processuale amministrativo e civile disciplinano quando un'amministrazione debba essere condannata al rimborso delle spese, subordinandolo generalmente alla soccombenza totale o parziale della pubblica amministrazione in giudizio oppure all'accertamento di una sua responsabilità. Nel presente caso, il Ministero della Difesa aveva evidentemente ritenuto che le circostanze non ricorrevano per riconoscere l'obbligo di rimborso al ricorrente.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle norme che disciplinano la responsabilità della pubblica amministrazione quanto al rimborso delle spese di lite. In particolare, la controversia verte sulla corretta qualificazione giuridica della situazione fattuale sottoposta al giudice amministrativo: se cioè le circostanze della causa precedente fossero tali da imporre al Ministero della Difesa l'obbligo di rimborsare il ricorrente per le spese legali che egli aveva sostenuto. Il ricorrente sosteneva che sussistevano i presupposti normati dalla legge per ottenere il rimborso, mentre l'amministrazione militare contestava tale interpretazione ritenendo che le condizioni non fossero integrate. La questione era rilevante perché coinvolgeva l'equilibrio tra i diritti del cittadino a vedere tutelato il suo interesse economico alla restituzione delle somme spese in lite e il potere di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in ordine all'an e al quantum del rimborso dovuto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha esaminato la documentazione presentata da entrambe le parti, incluse le costituzioni e le memorie depositate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in difesa del Ministero della Difesa. Il collegio giudicante ha valutato se il provvedimento di diniego del rimborso fosse stato adottato in conformità alle norme applicabili e se fossero stati correttamente valutati i presupposti fattuali e normativi del diritto al rimborso stesso. Sulla base di tale analisi, i giudici hanno ritenuto che l'interpretazione fornita dall'amministrazione della Difesa fosse corretta e che i presupposti per imporre il rimborso non ricorressero nel caso concreto. Il ragionamento sotteso alla decisione, pur non sviluppato estesamente nel dispositivo, evidenzia che l'amministrazione non aveva errato nel ritenere assenti i presupposti legali per il rimborso delle spese di lite, né aveva violato alcun diritto del ricorrente nel negare il rimborso medesimo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino, confermando in tal modo la legittimità del provvedimento del Ministero della Difesa che aveva negato il rimborso delle spese di lite. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo l'usanza di equa distribuzione delle stesse quando nessuna parte abbia completamente prevalso. Il giudice ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa come atto definitivo di una controversia amministrativa. Infine, per tutelare la dignità e i diritti della parte ricorrente, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri, applicando le norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La pubblica amministrazione non è obbligata a rimborsare le spese di lite sostenute dal cittadino in una controversia verso l'amministrazione stessa qualora le circostanze di diritto e di fatto della causa non integrino i presupposti normativi per il riconoscimento di tale diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Rita Tricarico,	Consigliere
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-del 19 Maggio 2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Direttore della III Divisione (PERSOMIL), notificato in data 29 Maggio 2017, recante diniego del rimborso delle spese di lite, nonché degli atti presupposti e conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 1848 dell’anno 2017 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Eller Vainicher, con domicilio digitale come da registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Copernico n.59/a;
Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ulteriore memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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