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Sentenza n. 202301089/2023

Sentenza n. 202301089/2023

PUBBLICO IMPIEGO - PUBBLICA SICUREZZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - SOSPENSIONE QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AD ALTRO UFFICIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301089/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del decreto Prot. n. A.182/6.1/137/2007/Area O.S.P. 1^ ter, emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 14.07.2017 e notificato a mani del ricorrente in data 17.07.2017, con il quale è stata disposta all'Agente di Polizia Locale presso il Comune di Rho (MI), sig. -OMISSIS-, la sospensione, con decorrenza immediata, della qualifica di Agente di pubblica sicurezza;
- della Determinazione n. 138/2017, adottata in data 20.07.2017 dal Comune di Rho, Area 1 – Affari Generali, Personale e Organizzazione – Ufficio Organizzazione e Risorse Umane, Direttore -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'assegnazione temporanea del dipendente -OMISSIS- all'Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate a decorrere dal 24.07.2017 con validità in funzione della durata della limitazione espressa dal medico competente attualmente fino al 31.10.2017, salvo eventuali proroghe del giudizio stesso e conseguente proroga del provvedimento per la medesima durata, nonché la modifica, per il periodo di validità del provvedimento, del profilo professionale del dipendente Sig. -OMISSIS- da Agente di Polizia Locale a Istruttore amministrativo, notificato in pari data (20.07.2017) a mani del ricorrente, quale atto consequenziale al decreto Prot. n. A.182/6.1/137/2007/Area O.S.P. 1^ ter del Prefetto della Provincia di Milano;
- di ogni altro provvedimento, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente al mantenimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza;
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Intrieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c/o Segreteria T.A.R. Lombardia;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Rho, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Rho;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) lo accoglie in parte con annullamento del decreto Prot. n. A.182/6.1/137/2007/Area O.S.P. 1^ ter, emesso dal Prefetto di Milano in data 14 luglio 2017;
-) lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo alla Determinazione n. 138/2017, adottata in data 20 luglio 2017 dal Comune di Rho, per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria dinanzi alla quale essa dovrà essere riassunta nel termine di gg. 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza;
-) condanna le amministrazioni, ognuno per la metà, a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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