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Sentenza n. 202301082/2023

Sentenza n. 202301082/2023

PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - CAUSA DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301082/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una militare della forza armata ha impugnato un decreto del Ministero della Difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva, che aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia di cui la ricorrente è affetta. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lombardia, sostenuto dagli avvocati Andrea Bava e Emanuela De Leo. Al ricorso era allegata la documentazione prodotta dal Dipartimento di medicina legale di Milano, il parere del Comitato di Verifica incaricato di valutare il nesso causale tra la malattia e il servizio prestato, nonché la documentazione medica attestante la condizione di salute della ricorrente. La questione verteva sulla corretta valutazione degli elementi di fatto, sulla loro qualificazione giuridica e sull'applicazione della disciplina normativa in materia di previdenza militare e responsabilità dello Stato per danno biologico.

Il quadro normativo

La disciplina della previdenza militare italiana si articola su un sistema di protezione specifico per il personale militare, fondato sul riconoscimento del nesso di causalità tra malattie contratte e cause di servizio. Il sistema prevede che spetti alle commissioni mediche militari e ai comitati di verifica l'accertamento della dipendenza della malattia dalle cause di servizio, secondo protocolli tecnici rigorosi. La normativa riguardante l'equo indennizzo per il danno biologico causato da patologie riconosciute come dipendenti dal servizio si inscrive nel contesto più ampio della responsabilità civile della pubblica amministrazione e della protezione dei diritti dei cittadini in uniforme. Inoltre, la questione è regolata dalle disposizioni in materia di privacy relative al trattamento dei dati sensibili, in particolare lo stato di salute, come emerge dai riferimenti al decreto legislativo 196/2003 e al GDPR.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiedeva nella corretta valutazione del nesso causale tra la patologia dedotta e il servizio prestato dalla ricorrente. La ricorrente contestava il decreto amministrativo impugnato e i pareri sottostanti, sostenendo che gli elementi medici disponibili provavano la dipendenza della malattia dalla causa di servizio, mentre l'Amministrazione aveva ritenuto insufficienti tali elementi o aveva applicato criteri di valutazione ritenuti dalla ricorrente scorretti. La questione comportava l'interpretazione e l'applicazione dei criteri tecnici utilizzati dalle commissioni mediche nella valutazione della causalità, nonché il rispetto delle garanzie procedurali dovute al ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Marco Bignami ed estensore il consigliere Stefano Celeste Cozzi, ha ritenuto rilevanti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Questa dichiarazione, formalmente contenuta nel dispositivo, indica che durante il corso del giudizio la situazione di fatto è mutata: presumibilmente l'Amministrazione ha riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e al conseguente pagamento dell'equo indennizzo, rendendo così superflua la decisione nel merito da parte del giudice. Il TAR ha pertanto optato per la strada della cessazione della materia del contendere anziché per l'annullamento del provvedimento impugnato, poiché il risultato sostanziale richiesto dalla ricorrente era stato ormai raggiunto nel corso del procedimento.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, il che significa che il ricorso non è stato deciso nel merito ma è stato estinto per sopravvenuta irrelevanza della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, cosicché ciascuna sopporta le proprie spese legali. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa competente, il che implica il riconoscimento del diritto della ricorrente e l'obbligo per il Ministero della Difesa di procedere al pagamento dell'equo indennizzo dovuto. Il tribunale ha inoltre disposto che le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute siano oscurati in qualsiasi diffusione del provvedimento, conformemente alla disciplina sulla privacy.

Massima

Il riconoscimento della dipendenza di una malattia da causa di servizio del personale militare, quando avvenga in sede amministrativa durante il giudizio di ricorso, estingue la materia del contendere rendendo superflua la pronuncia nel merito del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa direzione generale della previdenza militare e della leva secondo reparto settima divisione prima sezione n. -OMISSIS-;
di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica -OMISSIS-, nonché del processo verbale -OMISSIS- del Dipartimento militare di medicina legale di Milano, all. 2;
per l'effetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “-OMISSIS- dello -OMISSIS-”, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo corrispondente.
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bava e Emanuela De Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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