PUBBLICA SICUREZZA - ESERCIZI COMMERCIALI - BAR - LICENZA - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302138/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una ricorrente, gestore di un esercizio pubblico denominato "-OMISSIS-" ubicato in una località omessa, ha impugnato un decreto del Questore datato 5 novembre 2018 con il quale è stata disposta la revoca della licenza di conduzione del locale. Il provvedimento era stato adottato a seguito di numerosi controlli eseguiti presso l'esercizio, nel corso dei quali erano stati riscontrati ripetuti elementi critici dal punto di vista dell'ordine pubblico. La ricorrente aveva già subito due precedenti provvedimenti di sospensione della licenza, emessi rispettivamente il 30 novembre 2016 per sette giorni e il 13 marzo 2017 per quindici giorni, sempre ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il ricorso è stato notificato il 2 maggio 2019, con una tempestività apparentemente problematica, ma la ricorrente aveva precedentemente presentato ricorso gerarchico al Prefetto, il quale aveva rigettato implicitamente mediante silenzio.
Il quadro normativo
La vicenda si colloca nell'ambito della disciplina amministrativa relativa alle licenze di esercizi pubblici, normata dall'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il procedimento amministrativo è governato dalla Legge 241 del 1990, che prevede l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento e l'assicurazione della partecipazione del destinatario agli atti amministrativi, secondo i principi di trasparenza e corretta gestione della cosa pubblica. Il decreto legge numero 113 del 2018, convertito con modificazioni in legge numero 132 del 2018, ha introdotto misure ulteriori in materia di sicurezza pubblica, specificamente orientate a contrastare fenomeni di infiltrazione della criminalità negli esercizi pubblici. La Costituzione italiana impone che l'amministrazione pubblica agisca secondo i principi di legalità e buon andamento, affermati agli articoli 97 e 3, garantendo inoltre il diritto di difesa delle parti interessate secondo l'articolo 24.
La questione giuridica
Il ricorso tocca profili processuali e sostanziali di rilevanza significativa. Sul piano procedurale, la ricorrente contesta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, dedotta come violazione dell'articolo 7 della Legge 241 del 1990, e lamenta l'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa e di partecipazione al procedimento amministrativo. Sul piano sostanziale, impugna la revoca per eccesso di potere, denunciando violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria. La questione complessa riguardava se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere discretionale di revoca della licenza, contemperato con le garanzie procedurali dovute al cittadino e con il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha anzitutto ritenuto di estromettere il Comune dal giudizio in quanto estraneo al provvedimento gravato, che era stato esclusivamente adottato dal Questore. Sotto il profilo della tardività, il Collegio ha accolto la tesi della ricorrente, ritenendo che la presentazione di ricorso gerarchico al Prefetto avesse legittimamente interrotto il termine di impugnazione davanti al giudice amministrativo, spostando così il dies a quo per la ricorribilità. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto il ricorso completamente infondato nel merito, richiamando le conclusioni già raggiunte nella fase cautelare dalle quali non ravvisava ragioni per discostarsi. Sulla base dell'ampia documentazione relativa ai numerosi e reiterati accertamenti svolti presso l'esercizio, il Collegio ha valutato i fatti obiettivi così come descritti nei verbali degli agenti: la frequentazione abituale da parte di soggetti pregiudicati, le ripetute scoperte di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina, marijuana), l'identificazione di individui con precedenti penali specifici in materia di stupefacenti, il rinvenimento di oggetti atti ad offendere. La gravità e la frequenza degli accertamenti hanno convinto il Collegio che il presupposto di fatto della revoca era pienamente documentato e proporzionato rispetto alla gravità della situazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso nella sua interezza, confermando la validità e la legittimità del provvedimento di revoca della licenza emesso dal Questore il 5 novembre 2018. La ricorrente pertanto rimane priva della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico e non ha diritto ad alcun risarcimento, dovendo inoltre intendersi definitivo l'ordine di chiusura del locale al pubblico. Non è stata pronunciata condanna alle spese per il ricorso, secondo le consuete pratiche processuali amministrative nei casi di ricorso amministrativo al Tribunale.
Massima
L'amministrazione di pubblica sicurezza può revoca la licenza di esercizio pubblico quando risulti documentata, attraverso accertamenti reiterati, l'abituale frequentazione del locale da parte di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico, senza che tale revoca costituisca esercizio arbitrario del potere amministrativo, purché il procedimento si svolga secondo le disposizioni sulla trasparenza e partecipazione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento-OMISSIS-, emesso dal Questore di in data 5.11.2018 e notificato all’odierna ricorrente in pari data. sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Callegari e Daniele Sussman detto Steinberg, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Daniele Sussman detto Steinberg in Milano, via Camillo Hajech 10; Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici legali dell’Ente in Milano, via della Guastalla 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - la ricorrente impugna il decreto meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto la revoca della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito a -OMISSIS- con ingresso da via -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità per: 1) “violazione e/o disapplicazione dell’art. 7 L. 241/1990 - violazione di legge per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ovvero violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo - violazione degli artt. 1, 3, 6 L. 241/1990 e degli artt. 3, 21, 24, 97 Cost.”; 2) “violazione e/o disapplicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. – violazione dei principi di legalità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - violazione degli artt. 1, 3, 6 L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di diritto, illogicità, erroneità, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione”; 3 “violazione e/o disapplicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S – violazione dei principi di legalità, del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di proporzionalità e d’adeguatezza allo scopo dell’azione amministrativa - violazione degli artt. 1, 3, 6 L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di diritto, illogicità, erroneità, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione”; 4 “violazione e/o disapplicazione del decreto legge n. 113/2018, convertito con modificazioni in legge n. 132/2018 in combinato disposto con l’art. 100 T.U.L.P.S. - violazione dei principi di legalità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - violazione degli artt. 1, 3, 6 L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di diritto, illogicità, erroneità, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione”; - il provvedimento di revoca è stato adottato a seguito di vari controlli svolti all’interno del locale, in quanto in varie occasioni (nove, per la precisione) sono risultati presenti pregiudicati, tossicodipendenti o spacciatori e sono state trovate droghe all’interno dell’esercizio; - la Questura ha anche tenuto conto del fatto che il “-OMISSIS-” è già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., emessi rispettivamente in data 30.11.2016 (per 7 giorni) e in data 13.3.2017 (per 15 giorni); Considerato che: - si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso; - si è costituito il Comune di -OMISSIS-, il quale ha eccepito: 1) la propria carenza di legittimazione passiva (trattandosi di censure formulate avverso provvedimenti adottati da Pubbliche amministrazioni diverse dallo stesso Comune, nella specie dal Questore di -OMISSIS-); 2) la irricevibilità del ricorso per tardività (in quanto il provvedimento è stato notificato alla ricorrente in data 5.11.2018, mentre il ricorso è stato notificato in data 2.5.2019); - alla camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare; Rilevato che in vista dell’udienza di discussione il Ministero ed il Comune hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni, ed il Comune ha eccepito anche l’improcedibilità del ricorso, rappresentando che lo stesso Comune, con provvedimento del 29.5.2019, notificato alla ricorrente in data 30.5.2019 e rimasto inoppugnato, ha disposto l’archiviazione negativa della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande P.G.-OMISSIS- (presentata a nome della ricorrente e relativa al pubblico esercizio sito in -OMISSIS-) per accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge; Ritenuto di dover estromettere dal giudizio il Comune, essendo lo stesso estraneo al provvedimento gravato; Ritenuto che il gravame non possa ritenersi tardivo, in quanto la ricorrente aveva presentato ricorso gerarchico al Prefetto avverso il decreto del Questore ed è insorta avverso il silenzio rigetto perfezionatosi sullo stesso (con spostamento in avanti, quindi, del dies a quo per l’impugnazione); Ritenuto di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni processuali in quanto il ricorso è infondato nel merito, atteso che: - come già rilevato nella fase cautelare, dal cui decisum non si ravvisano ragioni per discostarsi, i numerosi e reiterati accertamenti eseguiti nel locale della ricorrente hanno documentato l’abituale frequentazione dello stesso da parte di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico; - nello specifico: i) in data 19.1.2018, nella serata, venivano identificati cinque avventori, di cui uno, in particolare, con l’obbligo di firma; ii) in data 26.2.2018, alle ore 2.25, venivano identificati tre avventori, due dei quali con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti; uno di questi, trovato in possesso di gr. 2,03 di hashish, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, mentre l’altro, trovato in possesso di gr. 0,3 di cocaina, veniva accompagnato in Questura ai fini dell’identificazione; iii) in data 17.5.2018, alle ore 3.10, venivano identificati tre avventori, con precedenti penali, uno dei quali, trovato in possesso di un oggetto da taglio atto ad offendere, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 4 della Legge n. 110/1975; nella circostanza, venivano rinvenuti all’interno dei servizi igienici gr. 1,53 di hashish e gr. 0,4, di marijuana; iv) in data 14.6.2018, alle ore 20.30, venivano identificati tre avventori con precedenti penali, tra cui uno con l’obbligo di presentazione alla P.G.; nella circostanza, venivano rinvenuti nel bagno gr. 1,7 di hashish; v) in data 18.6.2018 venivano identificati otto avventori, di cui sei pregiudicati; vi) in data 19.9.2018, alle ore 16.20, venivano identificati quattro avventori, di cui uno con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, il quale dichiarava di avere acquistato gr. 3,57 di hashish nelle immediate adiacenze del bar; vii) in data 11.10.2018, alle ore 21.15, venivano identificati nove avventori, di cui sei con precedenti: nella circostanza, all’interno di un mobile situato dietro il bancone di mescita, venivano rinvenuti gr. 0,3, di hashish, appartenenti a un dipendente del bar, segnalato ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. nr. 309/1990; viii) in data 16.10.2018, alle ore 4.34, venivano identificati tre avventori, di cui due con precedenti penali e di polizia, uno dei quali, in particolare, risultava destinatario della misura dell’avviso orale; ix) in data 22.10.2018, alle ore 1.30, venivano identificati dieci avventori, di cui nove con precedenti penali e di polizia, uno dei quali, in particolare, trovato in possesso di gr. 9,6 di hashish e della somma di 450 €, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990; - il Questore, dunque, ha correttamente ritenuto che il locale risultava frequentato da pregiudicati e tossicodipendenti; - alla luce degli esiti dei controlli svolti dalle forze di polizia, come sopra riportati, la misura adottata non può ritenersi sproporzionata ma, al contrario, si giustifica anche in ragione dei due precedenti provvedimenti di sospensione della licenza adottati per motivi analoghi e divenuti inoppugnabili; - l’art. 100 del TULPS, infatti, prevede che: i) il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; ii) qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione il Questore possa revocare la licenza di un esercizio; - ne discende che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ove un locale sia frequentato da persone con pregiudizi di polizia, l’ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela preventiva dell’ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici e del decoro personale del privato, come nel caso del gestore di un locale pubblico, e ciò avviene a prescindere da ogni valutazione del comportamento del gestore medesimo (C.d.S., Sez. III, n. 3752/2015); - peraltro, per pacifica giurisprudenza, l’Amministrazione è esonerata dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quando, come nel caso in esame, si tratti di un procedimento intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza (ex multis, C.d.S., Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1148; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 1 aprile 2009, n. 3486), avendo peraltro la Questura dato atto, nelle premesse dell’atto impugnato, della sussistenza di condizioni di urgenza giustificative dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento; - del resto, l’art. 100 del TULPS non ha finalità sanzionatorie, ma cautelari, al fine di evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale come quella rinvenibile nella fattispecie, avendo riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 24 ottobre 2008, n. 4462); Ritenuto, in definitiva, che il ricorso, previa estromissione del Comune, debba essere respinto; Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - dispone l’estromissione dal giudizio del Comune di -OMISSIS-; - respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente e del Comune di -OMISSIS- (tenuto conto dell’attività difensiva svolta dall’Ente), liquidandole complessivamente in € 4.000,00 (euro quattromila/00), di cui € 2000 in favore del Comune ed € 2000 in favore del Ministero, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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