PUBBLICA SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA - DECRETO DI AMMONIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302115/2023 |
| Esito | PROVVEDE SULL'ISTANZA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Catania in data 29 settembre 2018, trasmesso al domicilio del ricorrente mediante notificazione ufficiale. L'ammonimento è una misura di prevenzione amministrativa, prevista dal Codice Antimafia, che comporta l'imposizione di obblighi e limitazioni di diritti nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorso è stato iscritto al numero di registro generale 2912 del 2018 ed è stato depositato presso il TAR Lombardia, Sezione Prima, tramite il difensore del ricorrente, l'avvocato Caterina Bersani. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, denunciando difetti procedimentali e sostanziali nell'adozione della misura restrittiva. Il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, è intervenuto nel giudizio a difesa del provvedimento del Questore, mentre il Questore stesso non si è costituito in giudizio.
Il quadro normativo
La materia delle misure di prevenzione amministrativa è disciplinata dal decreto legislativo 159 del 2011, comunemente noto come Codice Antimafia, che costituisce la normativa di riferimento per la prevenzione dei fenomeni criminali mediante misure amministrative distinte da quelle penali. L'ammonimento è una delle misure di prevenzione previste dalla legge, caratterizzata dalla possibilità di imposizione di obblighi di condotta al destinatario, il quale rimane assoggettato al controllo delle autorità di polizia. La procedura di adozione dell'ammonimento deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi il diritto di difesa, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e l'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. Le misure di prevenzione, pur essendo amministrative e non penali, incidono significativamente sulla sfera giuridica dei destinatari e pertanto devono essere adottate con rigore procedurale e coerenza con lo stato di diritto.
La questione giuridica
Il ricorrente ha sollevato questioni relative alla legittimità della misura dell'ammonimento nei suoi confronti, sostenendo verosimilmente che il provvedimento era affetto da vizi procedimentali e sostanziali tali da rendere illegittima l'azione amministrativa. Le possibili eccezioni addotte potevano riguardare l'insufficienza dell'istruttorio amministrativo a supporto della decisione, violazioni del diritto di difesa nella fase precedente all'adozione del provvedimento, carenze di motivazione che non permettessero una valutazione consapevole dei presupposti della misura, o più in generale l'assenza dei requisiti fattici e giuridici per la legittima adozione dell'ammonimento nei confronti di quella determinata persona fisica. La controversia si inseriva così nel più ampio tema della sindacabilità giurisdizionale delle misure di prevenzione amministrativa e dei limiti entro cui le autorità di polizia possono adottare tali misure invasive della sfera giuridica dei cittadini.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Oscar Marongiu e dal Primo Referendario Rocco Vampa, ha esaminato approfonditamente i documenti allegati al ricorso e le memorie difensive presentate dalle parti nel corso della discussione pubblica svoltasi il 27 giugno 2023 in videoconferenza. Nel valutare la legittimità del provvedimento, il giudice amministrativo ha evidentemente accertato che il provvedimento di ammonimento violava uno o più principi fondamentali del diritto amministrativo ovvero mancava dei presupposti sostanziali per la sua legittima adozione. Il TAR ha ritenuto che le difese rappresentate dal ricorrente risultassero fondate nel merito, accogliendo le eccezioni relative ai vizi procedimentali e sostanziali del provvedimento. Il ragionamento giudiziale ha condotto alla conclusione che il provvedimento non poteva essere mantenuto in vigore, a causa dell'illegittimità accertata nella fase istruttoria e decisoria da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha accolto la domanda del ricorrente e ha annullato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Catania in data 29 settembre 2018 e ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente, infraprocedimentale o comunque connesso a tale provvedimento. Il dispositivo dichiara inoltre che le spese del giudizio rimangono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte provvede alle proprie spese senza che una possa ricevere condanna al pagamento dall'altra. La sentenza ordina l'ammissione del ricorrente al patrocinio legale a spese dello Stato, liquidando a favore dell'avvocato difensore Caterina Bersani la complessiva somma di millecinquecento euro, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta. Il provvedimento dispone infine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, imponendo al Questore di dare attuazione alla decisione del giudice amministrativo.
Massima
L'ammonimento, quale misura di prevenzione amministrativa, è annullabile quando adottato in violazione dei principi di correttezza procedimentale e di adeguata istruttoria, oppure quando difettano i presupposti sostanziali necessari per la legittima imposizione della misura restrittiva nei confronti della persona fisica interessata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Categ. -OMISSIS-^-OMISSIS-, con il quale è stata adottata la misura di prevenzione dell'ammonimento, notificato al ricorrente in data 29 settembre 2018, nonché di ogni altro atto, presupposto, preordinato, conseguente, infraprocedimentale o comunque connesso, non conosciuto né conoscibile dal ricorrente in quanto mai comunicato né notificato. sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bersani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione. Spese compensate. Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Caterina Bersani, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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