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Sentenza n. 202301866/2023

Sentenza n. 202301866/2023

PUBBLICA SICUREZZA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA - CESSAZIONE ATTIVITÀ ESERCIZI COMMERCIALI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301866/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un'impresa individuale che esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande ha ricevuto il 16 maggio 2018 una comunicazione di informativa antimafia interdittiva dalla Prefettura competente. A seguito di questa informativa, il Comune competente ha emesso il 17 maggio 2018 un'ordinanza con la quale ha dichiarato decaduta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione, ordinando la cessazione delle attività. Inoltre, il Comune aveva precedentemente, il 15 maggio 2018, negato l'istanza dell'impresa del 30 gennaio 2018 per l'occupazione di suolo pubblico finalizzata all'ampliamento dell'esercizio esistente. Di fronte a questa catena di provvedimenti sfavorevoli, l'impresa ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento dell'informativa antimafia della Prefettura e di tutti i provvedimenti conseguenti e connessi.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso sistema normativo che regola le autorizzazioni amministrative per l'esercizio di attività economiche, il controllo antimafia sulle attività imprenditoriali, e la gestione del suolo pubblico nei comuni. Le informative antimafia costituiscono uno strumento preventivo di cui dispongono le prefetture per verificare l'assenza di infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle antimafia e delle misure di prevenzione). Le SCIA rappresentano il regime autorizzatorio semplificato per determinate attività commerciali, mentre l'occupazione di suolo pubblico è disciplinata da normative comunali specifiche e dalla normativa nazionale in materia di diritto amministrativo e servitù pubbliche. La rilevanza antimafia incide direttamente sulle possibilità di esercizio delle attività economiche da parte di soggetti nella cui sfera sono emersi elementi di collegamento con organizzazioni criminali.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la ricorribilità davanti al giudice amministrativo dell'informativa antimafia interdittiva e, più specificamente, se questo atto potesse costituire oggetto di un ricorso di annullamento presso il TAR ovvero se presentasse caratteri tali da renderlo non impugnabile direttamente. A ciò si aggiungeva la questione della legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti comunali quali l'ordinanza di decadenza della SCIA e il diniego all'istanza di occupazione suolo pubblico, e se il ricorso fosse stato proposto nei confronti di tutti i soggetti passivi legittimi. La complessità procedimentale derivava dalla pluralità di atti e soggetti coinvolti nonché dalla necessità di verificare quale fosse il vero provvedimento impugnabile e quale il suo regime di ricorribilità secondo il diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Benché la sentenza non riporti una motivazione estesa, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto sussistere vizi di carattere procedimentale o formale che impedivano al TAR di entrare nel merito della controversia. Probabilmente il giudice ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di inammissibilità relativi alla ricorribilità dell'informativa antimafia dinanzi al giudice amministrativo, ovvero che l'atto della Prefettura non possedesse il carattere di provvedimento amministrativo direttamente impugnabile nella forma prescelta. Inoltre, il collegio potrebbe aver riscontrato una carenza di legittimazione passiva del ricorso, ossia un difetto nell'individuazione dei veri destinatari della sentenza, oppure vizi procedimentali nella costituzione in giudizio. In ogni caso, il giudice ha ritenuto che i difetti formali fossero insuperabili e tali da precludere l'accesso al merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese di giudizio tra le parti, non assegnandone il pagamento all'una o all'altra. La sentenza è stata sottoscritta dai magistrati della Prima Sezione (presidente Antonio Vinciguerra, consigliere Fabrizio Fornataro, primo referendario estensore Rocco Vampa) in camera di consiglio il 30 maggio 2023. La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi pronunciamento nel merito della controversia, lasciando dunque in vigore sia l'informativa antimafia della Prefettura sia i provvedimenti comunali di decadenza della SCIA e di diniego all'occupazione suolo pubblico, che conservano pienamente la loro efficacia.

Massima

L'informativa antimafia interdittiva della Prefettura non costituisce provvedimento amministrativo direttamente ricorribile davanti al giudice amministrativo quando il ricorso ne impugni l'emissione in modo diretto senza contestuale impugnazione del provvedimento amministrativo concreto che di essa conseguentemente si avvali per negare l'autorizzazione richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- notificata a mezzo PEC in data 16/05/2018 Prot. n. -OMISSIS-;
di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare dei conseguenti provvedimenti ordinanza n.84 prot. Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS- del 17/05/2018 di decadenza degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dall'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e conseguente cessazione attività, nonchè del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- del 15/05/2018 di diniego all'istanza prot. n. -OMISSIS- del 30/01/2018 di richiesta di occupazione suolo pubblico in -OMISSIS- con ampliamento dell'esistente attività di somministrazione.
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2018, proposto da
impresa individuale -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante -OMISSIS-, rappresentata e difeso dagli avvocati Stefania Bramati e Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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