PUBBLICA SICUREZZA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA - AZIENDA TRASPORTI - SOSPENSIONE ALBO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301723/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento: 1) dell'informazione antimafia interdittiva, ex art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, prot. informatico n. 21933, emessa dal Prefetto di -OMISSIS- il 18.9.2018 e notificata il 19.9.2018, a mezzo pec, alla impresa ricorrente; 2) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9.10.2018, emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, notificato il 19.10.2018, a mezzo pec, alla impresa ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Infantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS-, Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- e del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidandole complessivamente in € 2000,00 (euro duemila/00), di cui € 1.000 in favore del Ministero dell’Interno ed € 1.000 in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti menzionati in sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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