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Sentenza n. 202301429/2023

Sentenza n. 202301429/2023

PUBBLICA SICUREZZA - ATTIVITÀ COMMERCIALE - INTERDITTIVA ANTIMAFIA - CHIUSURA ATTIVITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301429/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell'informazione interdittiva emessa dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ai sensi dell'art. 84 comma 4 e 91 comma 6 e 89 bis d.lgs. n. 159/2011 in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- e notificata in pari data;
del provvedimento n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo Economico del Comune di -OMISSIS- (MB), con cui viene ordinata la chiusura dell'attività a decorrere dal giorno successivo alla notifica.
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo e dall'avvocato Stefania Bramati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Andrea Piscopo e Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile, nella parte in cui è diretto avverso il provvedimento del Comune di -OMISSIS-;
- lo respinge, nella parte in cui è volto alla caducazione delle determinazioni prefettizie.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei rapporti con il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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