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Sentenza n. 202301405/2023

Sentenza n. 202301405/2023

PUBBLICA SICUREZZA - GUARDIA PARTICOLARE GIURATA - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301405/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 27 agosto 2018 protocollo Cat. -OMISSIS- notificato in data 4 settembre 2018, di sospensione dal servizio di guardia giurata, nonché di ogni atto connesso conseguente e di presupposto;
sul ricorso numero di registro generale 2596 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Morano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Antonio Morano in Milano, via Sirtori 5;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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