PUBBLICA SICUREZZA - MISURE ANTIVIOLENZA - DIVIETO ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301393/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ricorse dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per chiedere l'annullamento di un provvedimento della Questura datato 29 gennaio 2018, notificatogli il 31 gennaio successivo, nonché della relazione di servizio del 15 gennaio e della proposta della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos) per l'emissione di un D.A.Spo, ovvero un provvedimento amministrativo di prevenzione contenente il divieto di accesso ai luoghi destinati a competizioni sportive. Il ricorso si origina dalla partecipazione del ricorrente a un corteo organizzato in occasione di una manifestazione sportiva tenutasi il 14 gennaio 2018, durante la quale si verificarono gravi disordini pubblici. Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il ricorrente mantenne una vicinanza persistente rispetto a una organizzata moltitudine di soggetti violenti, comportamento che la Questura riteneva estraneo alla ordinaria passione sportiva e idoneo a incrementare l'allarme sociale nonché il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento asserendo la mancanza dei presupposti fattuali e normativi che giustificassero l'adozione di una siffatta misura restrittiva nei suoi confronti.
Il quadro normativo
Il provvedimento impugnato si iscrive nel sistema delle misure di prevenzione disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dai successivi interventi legislativi in materia di ordine pubblico, in particolare la normativa relativa ai D.A.Spo (Divieto di Accesso ai Stadi), entrata in vigore mediante il decreto legislativo numero 91 del 1998 e successivamente modificata. Tali provvedimenti appartengono alla categoria delle misure atipiche di prevenzione, rivolte a contrastare comportamenti reputati pericolosi per la sicurezza pubblica mediante la riduzione anticipata della capacità lesiva del soggetto. La disciplina costituzionale e il contesto della tutela amministrativa garantiscono che l'adozione di siffatte misure restrittive debba rispondere al principio di proporzionalità, al diritto di difesa e al diritto del ricorrente di far valere le proprie ragioni dinanzi a un giudice neutrale.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento cautelare restrittivo adottato nei confronti di un privato cittadino e sulla corretta qualificazione della sua condotta al momento della manifestazione sportiva. In particolare, era in discussione se la sola vicinanza fisica a elementi violenti riorganizzati, pur in assenza di una commissione diretta di atti di violenza da parte del ricorrente medesimo, potesse costituire un elemento sufficiente e proporzionato per giustificare l'imposizione di un divieto di accesso ai luoghi sportivi. Il caso pone in rilievo la tensione tra l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il principio di necessità della misura amministrativa, nonché il grado di pericolosità che un comportamento passivo o comunque non esplicitamente violento deve raggiungere affinché legittimi l'intervento restrittivo dello Stato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale, nel corso dell'udienza del 27 aprile 2023, dovette affrontare una situazione processuale particolarmente significativa: durante la trattazione orale, il ricorrente attraverso il suo difensore dichiarò la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, istando contestualmente per la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Tuttavia, nonostante questa dichiarazione di volontà processuale, il Collegio non ebbe modo di affrontare il merito della questione, ma ritenne comunque opportuno analizzare la fondatezza del provvedimento originario. Nella sua valutazione interinale, il Tribunale riscontrò dalla documentazione versata che emergeva in plurimi momenti una partecipazione attiva del ricorrente al corteo e agli assembramenti che cagionarono i gravi disordini. Il Collegio giudicante riconobbe altresì che la vicinanza persistente a una moltitudine di soggetti organizzati costituisce un contegno che, per suo intrinseco carattere, appare estraneo alla normale passione sportiva e risulta potenzialmente idoneo a incrementare significativamente l'allarme sociale nonché il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dal compimento di specifici atti di violenza diretta. Il Tribunale collocò infine il provvedimento nel genus delle misure atipiche di prevenzione, sottolineando che tali misure presuppongono una pericolosità sociale del soggetto considerato non in astratto, bensì in relazione a specifici contesti di rischio, quale appunto quello degli eventi sportivi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiarò improcedibile il ricorso in virtù della sopravvenuta carenza di interesse manifestata dal ricorrente stesso nel corso della trattazione. Tuttavia, in considerazione della fondatezza delle determinazioni della Questura, il Tribunale condannò il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di duemila euro oltre gli accessori previsti dalla legge. Orderò inoltre all'Autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. Infine, il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti di tutela della dignità della persona e applicando il Codice della Privacy, dispone l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte ricorrente nei registri di giustizia.
Massima
La vicinanza persistente a una moltitudine organizzata di soggetti violenti durante una manifestazione sportiva, anche in assenza di commissione diretta di atti di violenza, costituisce contegno idoneo a giustificare l'adozione di misure preventive di divieto di accesso ai luoghi sportivi in quanto espressivo di pericolosità sociale in relazione a specifici eventi, indipendentemente dalla commissione di delitti flagranti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Antonio Vinciguerra, Consigliere Fabrizio Fornataro, Primo Referendario Estensore Rocco Vampa. Il ricorso, registrato al numero 933 del 2018, è stato proposto da un cittadino rappresentato dall'avvocato Elisabetta Di Matteo contro il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. La controversia riguardava l'annullamento del provvedimento numero omissato della Questura datato 29 gennaio 2018 notificato il 31 gennaio 2018, della relazione di servizio della Questura del 15 gennaio 2018 e della proposta della Digos del 29 gennaio 2018 per l'emissione di un D.A.Spo. L'udienza si è tenuta il 27 aprile 2023 in modalità telematica. Durante la trattazione, il Relatore dott. Rocco Vampa ha proceduto all'illustrazione del caso, ascoltando i difensori delle parti secondo le modalità di rito. Nel corso della medesima udienza, la procuratrice del ricorrente ha reso dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, istando per la declaratoria di improcedibilità della causa con compensazione delle spese di lite. Il Collegio, ritenendo doveroso comunque valutare la fondatezza delle contestazioni, ha riscontrato dalla documentazione in atti che emerge una partecipazione attiva del ricorrente al corteo e agli assembramenti durante la manifestazione sportiva del 14 gennaio 2018, evento che cagionò gravi disordini pubblici. Dalla medesima documentazione risulta inoltre che il ricorrente mantenne una vicinanza persistente rispetto a una moltitudine di facinorosi organizzati, contegno che per sua natura appare estraneo alla normale passione sportiva e costituisce comportamento potenzialmente idoneo ad incrementare significativamente l'allarme sociale e il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, prescindendo dalla commissione di specifici atti di violenza personale. Il Tribunale ha identificato il provvedimento impugnato come appartenente al genus delle misure atipiche di prevenzione, destinate a garantire una tutela anticipata dell'ordine e della sicurezza pubblica, le quali presuppongono la pericolosità sociale del soggetto destinatario non in termini generali e astratti, bensì in relazione a specifici eventi e contesti di rischio, quale è quello delle manifestazioni sportive. Per queste ragioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro duemilacinquecento oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e all'articolo 10 del Regolamento Unione Europea 2016/679 del 27 aprile 2016 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, dispone il mandato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 29/01/2018 della Questura di -OMISSIS-, notificato in data 31/01/2018, nonché della relazione di servizio del 15/01/2018 di essa Questura e della proposta del 29/01/2018 per l’emissione di provvedimento D.A.Spo avanzata dalla Digos. sul ricorso numero di registro generale 933 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa nel corso della odierna udienza di trattazione, la procuratrice del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, instando per la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con condanna, tuttavia, dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite, giusta la fondatezza delle gravate determinazioni atteso che, come adombrato in sede interinale: - dalla documentazione versata in atti emerge, in plurimi momenti, la partecipazione attiva del ricorrente al corteo e agli assembramenti che hanno cagionato i gravi disordini in occasione della manifestazione sportiva del 14 gennaio 2018; - la vicinanza persistente ad una moltitudine di facinorosi organizzati costituisce contegno che, di per sé, appare estraneo alla normale passione sportiva ed è potenzialmente idoneo, di contro, ad incrementare l’allarme sociale e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche a prescindere dal compimento di specifici atti di violenza; - l’impugnato provvedimento si ascrive al genus delle misure atipiche di prevenzione, poste a presidio e tutela “anticipata” dell’ordine e della sicurezza pubblica, che presuppongono la pericolosità sociale del soggetto attinto, non in generale, ma in relazione a specifici eventi (sportivi). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →