PUBBLICA SICUREZZA - MISURE ANTIVIOLENZA - DASPO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301392/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento n° -OMISSIS- del 29/01/2018 della Questura di -OMISSIS-, notificato in data 30/01/2018, nonché della relazione di servizio del 15/01/2018 di essa Questura e della proposta del 29/01/2018 per l’emissione di provvedimento D.A.Spo avanzata dalla Digos, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 930 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa nel corso della odierna udienza di trattazione, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, instando per la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con condanna, tuttavia, del ricorrente al pagamento delle spese di lite, giusta la fondatezza delle gravate determinazioni e la conseguente soccombenza virtuale di esso ricorrente, atteso che, siccome già adombrato in sede interinale: - dalla documentazione versata in atti emerge, in plurimi momenti, la partecipazione attiva del ricorrente al corteo e agli assembramenti che hanno cagionato i gravi disordini in occasione della manifestazione sportiva del 14 gennaio 2018; - la vicinanza persistente ad una moltitudine di facinorosi organizzati costituisce contegno che, di per sé, appare estraneo alla normale passione sportiva ed è potenzialmente idoneo, di contro, ad incrementare l’allarme sociale e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche a prescindere dal compimento di specifici atti di violenza; - l’impugnato provvedimento si ascrive al genus delle misure atipiche di prevenzione, poste a presidio e tutela “anticipata” dell’ordine e della sicurezza pubblica, che presuppongono la pericolosità sociale del soggetto attinto, non in generale, ma in relazione a specifici eventi (sportivi); - il ricorrente risulta già in passato essere stato colpito da analoga misura preventiva per la durata di anni tre, oltre che destinatario dell’obbligo di comparizione personale presso gli Uffici di P.S. in occasione di tutti gli incontri di calcio del -OMISSIS-, ciò che vale a vieppiù connotare in termini di ragionevolezza il giudizio di disvalore e riprovevolezza sotteso alla misura preventiva de qua agitur, immune da censure anche in relazione allo spatium temporis di efficacia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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