PUBBLICA SICUREZZA - ARMI E MUNIZIONI - PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - LICENZA - RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301389/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del decreto di diniego dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo (Cat. -OMISSIS-) emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 31/10/2018 e notificato al ricorrente in data 02/12/2018; sul ricorso numero di registro generale 457 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpiero Zingari ed Eleonora D'Orta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpiero Zingari in Milano, viale Majno 38; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione chiamata in causa la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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