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Sentenza n. 202301379/2023

Sentenza n. 202301379/2023

PUBBLICA SICUREZZA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301379/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società commerciale operante nel territorio della Provincia di Milano ha ricevuto nel corso di febbraio 2019 una serie di provvedimenti restrittivi che hanno colpito in modo radicale la sua capacità operativa. In primo luogo, il Prefetto della Provincia di Milano ha emesso in data 11 febbraio 2019 un'informazione antimafia di tipo interdittivo, comunicata direttamente all'interessata. Contestualmente, il Comune di Milano ha proceduto il giorno successivo alla revoca del titolo abilitativo che autorizzava l'attività dell'impresa, parallelamente annullando gli effetti della SCIA precedentemente presentata e disponendo la chiusura dell'attività medesima. In seguito, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha annotato tale informazione antimafia nel proprio casellario informatico, determinando la pubblicità dell'informazione stessa. Dinanzi a questa concatenazione di provvedimenti, la ricorrente ha deciso di impugnare tutti e tre gli atti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento.

Il quadro normativo

La materia in controversia è quella delle informazioni antimafia e dei meccanismi di interdizione dalle attività economiche per esigenze di prevenzione della criminalità organizzata, disciplinati dal decreto legislativo numero 159 del 2003 e successive modificazioni. Le informazioni antimafia costituiscono strumenti di prevenzione attraverso i quali la pubblica amministrazione, sulla base di istruttorie specifiche condotte dalle forze di polizia, può vietare l'esercizio di attività economiche quando sussistono indizi di infiltrazione mafiosa o di disponibilità di provvedimenti restrittivi. Il ricorso amministrativo costituisce il rimedio ordinario per contestare tali provvedimenti e per sottoporre al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo la legittimità dei procedimenti seguiti e dei provvedimenti emessi. Il Comune di Milano, quale ente territoriale, è tenuto a dare esecuzione alle informazioni antimafia interdittive revocando i titoli abilitativi delle imprese colpite, secondo un procedimento amministrativo obbligato.

La questione giuridica

Il punto controverso che il giudice amministrativo doveva affrontare concerneva la legittimità della serie di provvedimenti adottati dal Prefetto e dal Comune di Milano nei confronti dell'impresa ricorrente, nonché la correttezza della procedura seguita e dell'annotazione successiva nel casellario dell'ANAC. La ricorrente lamentava presumibilmente difetti nella motivazione dei provvedimenti, violazioni dei principi procedurali, assenza dei presupposti fattuali per l'adozione delle misure interdittive, e comunque l'eccesso di potere nella loro emanazione. La questione era complessa dal punto di vista processuale perché coinvolgeva il delicato equilibrio tra le esigenze di prevenzione della criminalità organizzata e i diritti fondamentali dell'impresa, nonché la tutela del contraddittorio e della motivazione nei procedimenti amministrativi che incidono in modo rilevante sulla sfera economica del cittadino.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai presidenti e consiglieri indicati, dopo aver esaminato il ricorso e acquisito le costituzioni in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'ANAC e del Comune di Milano, ha ritenuto che sussistessero ostacoli di carattere processuale che precludevano l'esame nel merito della controversia. Sebbene il testo della sentenza non riporta estesamente la motivazione specifica, la dichiarazione di improcedibilità segnala che il ricorso non poteva proseguire per ragioni inerenti alla ricevibilità della domanda, alla tempestività del ricorso, o ad altre cause di natura procedimentale che impedivano al giudice di entrare nel merito. Il collegio ha ritenuto comunque di tener conto della situazione di fatto della ricorrente ordinando l'oscuramento delle generalità della medesima al fine di preservarne la dignità e la riservatezza, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, determinando in tal modo che la domanda non poteva essere accolta nel merito in quanto affetta da vizi procedurali insanabili. Ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, secondo il principio per il quale in caso di ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile spesso non è corretto attribuire all'amministrazione i costi della lite. Ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente nei registri pubblici della sentenza, al fine di proteggere i diritti e la dignità della medesima nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

L'improcedibilità del ricorso contro i provvedimenti di informazione antimafia interdittiva determina l'impossibilità di un esame nel merito della controversia e, per conseguenza, la mancata verifica giurisdizionale dei vizi sostanziali e procedurali dei provvedimenti medesimi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l'annullamento
- dell’informazione antimafia interdittiva emessa in data 11/02/2019 dal Prefetto della Provincia di Milano nei confronti della ricorrente Prot. fasc. -OMISSIS-, notificatale in data 11/02/2019;
- del provvedimento di revoca del titolo abilitativo e di contestuale rimozione degli effetti della S.C.I.A. e chiusura dell’attività Prot. -OMISSIS- emesso il 12/02/2019 dal Comune di Milano- Direzione economia urbana e lavoro, notificato il 14/02/2019;
- del provvedimento di annotazione nel casellario informatico ANAC dell’informazione interdittiva art. 91 comma 7-bis d.lgs 159, -OMISSIS- di cui al prot. N. -OMISSIS- del 01/03/2019 notificato il 01/03/2019;
e di ogni altro provvedimento connesso.
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Cinali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Ente in Milano, via della Guastalla, 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Milano e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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