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Sentenza n. 202301378/2023

Sentenza n. 202301378/2023

PUBBLICA SICUREZZA - MISURE ANTIVIOLENZA - DASPO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301378/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Milano dd 21/11/18, notificato il 06/12/2018, con il quale, ai sensi dell' art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, e dal D.lgs. 377/01, veniva vietato all'interessato l'accesso “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea in cui si disputino manifestazioni di Hockey su ghiaccio, manifestazioni calcistiche e di Basket, sia ufficiali che amichevoli, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni” per un periodo di anni 6 (sei);
- nonché di tutti gli atti presupposti e collegati.
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Gevi Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Omar Gaafar in Milano, via Paullo n. 12;
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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