PUBBLICA SICUREZZA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301377/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società commerciale ha ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso un provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura il 7 settembre 2018, notificato nella medesima data mediante posta certificata. Il provvedimento interdittivo era stato adottato sulla base dell'articolo 89 bis del decreto legislativo 159 del 2011, il cosiddetto codice antimafia, ed era scaturito da una richiesta di comunicazione antimafia inoltrata dalla Camera di Commercio il 14 novembre 2016. La Prefettura, nell'istruire il procedimento di prevenzione, aveva acquisito diverse note informative da parte della Questura, della Direzione Investigativa Antimafia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, raccolte nel periodo compreso tra dicembre 2016 e luglio 2018. La società ricorrente ha proposto il ricorso nella primavera del 2018 e successivamente ha integrato il ricorso con motivi aggiunti, contrastando l'intero procedimento di prevenzione e sollecitando l'annullamento sia del provvedimento interdittivo che di tutti gli atti presupposti e connessi.
Il quadro normativo
La materia della prevenzione antimafia è disciplinata dal decreto legislativo 159 del 2011, il quale prevede che il Prefetto, quale autorità amministrativa competente, possa adottare provvedimenti interdittivi nei confronti di soggetti economici per i quali sussistono indizi di infiltrazione mafiosa o di legami con organizzazioni criminali. L'articolo 89 bis, in particolare, consente al Prefetto di irrogare l'interdittiva antimafia quale misura di prevenzione, vietando alle aziende sottoposte al provvedimento di contrattare con le pubbliche amministrazioni per un periodo determinato. Il provvedimento interdittivo comporta conseguenze economiche rilevantissime per l'azienda, in quanto la preclude dall'accesso alle commesse pubbliche e comporta l'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici gestito dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. Le norme sulla prevenzione antimafia garantiscono comunque alle società ricorrenti il diritto di impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, che deve valutare la sussistenza dei presupposti fattuali e la corretta applicazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento interdittivo, ossia sulla sussistenza degli elementi fattuali e normativi che consentissero alla Prefettura di qualificare la società come infiltrata da organizzazioni criminali o comunque assoggettata a rischio mafioso. La società ricorrente contestava che le informative acquisite dalla Questura, dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e dai Carabinieri non contenessero elementi sufficienti a fondare una conclusione di questo genere, opponendo altresì vizi procedurali nell'istruttoria condotta dalla Prefettura. In gioco vi era il diritto della società di operare nel mercato e di accedere ai pubblici appalti, contrapposto all'interesse dello Stato di contrastare la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. La questione rivestiva importanza non solo per l'azienda ricorrente ma anche per la corretta applicazione del principio di proporzionalità nelle misure di prevenzione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il tribunale, nel corso dell'istruttoria e all'udienza di merito del 30 maggio 2023, ha valutato complessivamente la documentazione acquisita dalle forze dell'ordine e dagli enti di prevenzione. Tuttavia, nel corso del procedimento, sono evidentemente sopraggiunti elementi che hanno condotto alla dichiarazione di estinzione del giudizio. Tale esito potrebbe derivare da una rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, oppure dalla revoca o dal venir meno effettivo del provvedimento interdittivo per effetto di misure assunte dalla Prefettura nel corso del procedimento giudiziario. La dichiarazione di estinzione rappresenta il riconoscimento che la controversia ha perduto concretezza e utilità, sia per l'esaurimento della causa che per l'eliminazione della situazione di illegittimità dedotta in ricorso. Il tribunale ha altresì ritenuto opportuno ordinare l'oscuramento di tutti i dati identificativi della società ricorrente nel testo della sentenza, in ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati personali e sulla privacy, garantendo così la dignità della parte interessata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il giudizio, ponendo termine alla controversia senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento interdittivo. Ha compensato le spese processuali tra le parti, distribuendo equamente i costi della lite tra la società ricorrente e l'amministrazione. Ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, conformemente alle sue prescrizioni. Ha inoltre mandato alla Segreteria del Tribunale di oscurare nel testo della sentenza le generalità della società e qualsiasi altro dato idoneo a identificarla, al fine di proteggere i diritti e la dignità della parte interessata secondo le norme sulla privacy.
Massima
La dichiarazione di estinzione del giudizio nel ricorso avverso un provvedimento interdittivo antimafia comporta la cessazione della controversia senza pronunciamento nel merito e l'eliminazione della situazione di illegittimità dedotta, garantendo comunque la compensazione delle spese processuali e la tutela della privacy della società ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti: a) dell'atto prot. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 7.9.2018 e notificato in pari data a mezzo PEC, con il quale la Prefettura ha adottato nei confronti della società ricorrente il provvedimento interdittivo ex art. 89 bis D.Lgs. 159/2011, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ed in particolare dei seguenti provvedimenti, richiamati nell'interdittiva, allo stato non noti: b) della richiesta di comunicazione antimafia inoltrata in data 14.11.2016 dalla Camera di Commercio di -OMISSIS-; c) note informative della Questura di -OMISSIS- - Divisione Polizia Anticrimine prot. -OMISSIS- del 9 maggio 2017 prot. -OMISSIS- del 24 ottobre 2017; d) note della D.I.A. prot. -OMISSIS- del 19 giugno 2017; prot. -OMISSIS- del 26 luglio 2017; prot. -OMISSIS-del 4 luglio 2018; e) note informative del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- dell'8 dicembre 2016 e -OMISSIS- prot. del 29 luglio 2017; f) note informative del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 28 dicembre 2016; g) nota della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di -OMISSIS-, -OMISSIS- del'11 aprile 2017 prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2017; h) nota della Questura del -OMISSIS- del 24 ottobre 2017; i) nota della Questura del -OMISSIS- del 9 maggio 2017; j) verbale del 19 marzo 2014 della Questura di -OMISSIS-; verbale del 5 luglio u.s. del Corpo Interforze k) nonché della nota – pervenuta a mezzo pec il giorno 11 ottobre 2018- con cui Anac ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, a fronte dell'emanazione a suo carico dell'informazione. sul ricorso numero di registro generale 2633 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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