PUBBLICA SICUREZZA - PATENTE - RILASCIO EX NOVO - DINIEGO NULLA OSTA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301356/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l’annullamento a) provvedimento n. id. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 15/01/2019, con riferimento all’istanza presentata dal ricorrente in data 11/01/2019, di diniego al rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento ex novo della patente di guida; b) provvedimento n. id. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 05/02/2019, afferente al mancato accoglimento dell’istanza presentata in data 30/01/2019 finalizzata, alla luce della declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 22/2018 della Corte Costituzionale, ad annullare in autotutela il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10/07/2015, emesso il 15/07/2015 e notificato il 17/08/2015, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida del ricorrente; c) nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 783 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Camera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elide Comi in Milano, via Panfilo Castaldi, 35; Ministero dell’Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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